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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019) – Allegati

ACCORDI COLLETTIVI

ALLEGATO 12

Accordo 12 giugno ’97 per il rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validita’ del Ccnl 6/7/95

In data 12 giugno 1997

tra

LE ASSOCIAZIONI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI)

INTERSIND

Con la partecipazione di FEDERALIMENTARE Con l’assistenza di CONFINDUSTRIA

e

FAT-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL

A) Con riferimento al punto 2 (Assetti contrattuali) comma 2 del Protocollo 23 luglio 1993, all’articolo 5 del Ccnl 6 luglio 1995 che ne richiama integralmente i contenuti, in coerenza a quanto previsto dalla norma transitoria dell’’articolo 53 del richiamato Ccnl, sono stati concordati:

  • i nuovi minimi tabellari mensili, a valere per il secondo biennio di validità del Ccnl, con le decorrenze e negli importi indicati nelle tabelle a) e b), di seguito riportate;
  • i nuovi valori degli aumenti periodici di anzianità, derivanti dalla definitiva deindicizza- zione degli stessi a suo tempo concordata, con le decorrenze e negli importi indicati nella tabella c) di seguito riportata.

Gli incrementi medi a regime dei minimi tabellari mensili sono stati calcolati sul para- metro 137.

MINIMI TABELLARI MENSILI

 

LIVELLO

 

PARAMETRO

MINIMI AL 31/5/1997 INCREMENTI DAL 1/6/1997 AL 31/7/1998 NUOVI MINIMI DAL 1/6/1997 AL 31/7/1998
1S 230 1.836.060 76.950 1.913.010
1 200 1.596.570 66.920 1.663.490
2 165 1.317.180 55.210 1.372.390
3A 145 1.157.520 48.510 1.206.030
3 130 1.037.780 43.500 1.081.280
4 120 957.950 40.150 998.100
5 110 878.120 36.800 914.920
6 100 798.290 33.460 831.750

 

LIVELLO PARAMETRO MINIMI AL 31/7/1998 INCREMENTI DAL 1/8/1998 NUOVI MINIMI DAL 1/8/1998
1S 230 1.913.010 78.350 1.991.360
1 200 1663.490 68.130 1731.620
2 165 1.372.390 56210 1.428.600
3A 145 1.206.030 49400 1.255.430
3 130 1.081.280 44.290 1.125.570
4 120 998.100 40.880 1.038.980
5 110 914.920 37.470 952.390
6 100 831.750 34.070 865.820

 
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ – NUOVI IMPORTI PER CIASCUNO SCATTO

 

LIVELLO

 

PARAMETRO

NUOVI IMPORTI SINGOLO SCATTO DAL 1/6/1997

AL 31/7/1998

NUOVI IMPORTI SINGOLO SCATTO DAL 1/8/1998
1S 230 95.650 99.570
1 200 83.170 86.580
2 165 68.620 71.430
3A 145 60.300 62.770
3 130 54.060 56.270
4 120 49.910 51.950
5 110 45.745 47.615
6 100 41.585 43.285

 

B) Con riferimento all’articolo 74 del Ccnl 6 luglio 1995, le Associazioni Imprenditoriali aderenti a Confindustria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nonché Federalimentare:

  • vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del Sistema Pensionistico Obbligatorio e Complementare;
  • preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
  • in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 74 del Ccnl 6 luglio 1995;
  • al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal Sistema Previdenziale Obbligatorio;
  • in considerazione del preminente ruolo che la Legge ha inteso attribuire in materia alla contrattazione collettiva tra le parti sottoscriventi il presente accordo;

concordano:

di istituire il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria alimentare e dei settori affini a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari, in aggiunta a quanto previsto dal sistema obbligatorio pubblico, così come definito dal D.Lgs. n. 124/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ciò nel presupposto che il Fondo nazionale di categoria è lo strumento più idoneo a soddisfare le esigenze previdenziali dei lavoratori alimentaristi;

convengono, inoltre che:

  1. il Fondo sia costituito ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice Civile, così come previsto dalle disposizioni di Legge sopra richiamate;
  2. destinatari del Fondo siano:

i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Ccnl 6 luglio 199 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da Ccnl sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni imprenditoriali (per settori “affini”), che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto part-time a tempo indeterminato
  • contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
  • contratto di formazione e lavoro;
  • contratto di apprendistato.

Ulteriori destinatari del Fondo possono essere anche i lavoratori dipendenti dalle parti istitutive del Fondo stesso, ovvero dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti i cc.nn.ll. dei “settori affini”, laddove aderiscano al Fondo. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto concernenti la contribuzione;

  1. i soci del Fondo siano:

–  i destinatari che abbiano sottoscritto l’atto di adesione al Fondo
–  le imprese dalle quali tali destinatari dipendono

  1. organi del Fondo siano:

–        l’Assemblea
–        il Consiglio di Amministrazione
–        il Presidente e il Vice Presidente
–        il Collegio dei Revisori Contabili

  1. la rappresentanza delle Imprese e dei Lavoratori negli organi del Fondo sia disciplinata secondo i principi di pariteticità e di alternanza nelle cariche;
  2. le risorse finanziarie del Fondo vengano gestite integralmente mediante convenzione con più soggetti gestori abilitati a svolgere attività di cui all’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. il Fondo possa gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori dipendenti con una sola linea di investimento (gestione monocomparto), oppure differenziando i profili di rischio/rendimento, in funzione delle diverse esigenze degli iscritti, con più linee di investimento (gestione pluricomparto);
  4. il Fondo attui, per i primi tre esercizi, in deroga a quanto previsto al precedente punto 7, una gestione con una sola linea di investimento, potendo successivamente il Consiglio di Amministrazione sviluppare una gestione con più con più linee di investimento, sentito anche il parere della Consulta delle parti istitutive, di cui al successivo punto 9;
  5. la costituzione di una Consulta delle parti istitutive del Fondo composta da un numero paritetico di rappresentanti, per ciascuna delle parti istitutive stesse, numero che verrà individuato nell’accordo istitutivo.
  6. L’organismo di cui al presente punto svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodi- camente informato, secondo le modalità definite nell’accordo istitutivo, su ogni elemento utile concernente l’andamento gestionale del Fondo;
  7. Il Fondo fornisca ai partecipanti una rendicontazione con cadenza annuale delle rispettive posizioni individuali.

–                                                                                                     Omissis –

Le parti firmatarie del presente accordo convengono inoltre che:

  1. La copertura delle spese di costituzione, di promozione e di avvio del Fondo avverrà trami- te un contributo una tantum a carico delle imprese pari a £. 5.000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data dell’atto costitutivo. Tale importo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data dell’atto costitutivo secondo modalità che verranno definite nell’accordo istitutivo.

Tale importo, inoltre, sarà versato dalle Aziende dei “Settori affini”, una volta che abbiano concordato l’adesione al Fondo, entro lo stesso termine di cui al precedente capoverso;

  1. l’effettivo esercizio dell’attività del Fondo avrà inizio, una volta ottenuto il rilascio della preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 124/1993, entro il periodo di cui al comma 7 dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., comunque non prima del 1° gennaio 1999 e del raggiungimento di almeno trentamila adesioni (numero di adesioni successivamente aggiornato con Accordo del 19 maggio 1999), al fine di determinare, con le attività di promozione di cui al precedente punto 1, il maggior numero possibile di adesioni al Fondo sin dall’inizio della sua operatività
  2. al realizzarsi delle condizioni di cui al precedente punto 2), le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e dell’azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite da:

–                l’1% a carico dell’azienda e l’1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.f.r.;
–                il 100% del T.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
–                una quota del T.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso T.f.r.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

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