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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 74 – Previdenza complementare volontaria

Le Parti, nella condivisione dell’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di Alifond, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria alimentare e dei settori affini.

Le Parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso(22);

Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

  • pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di ammi- nistrazione e di controllo;
  • pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
  • attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;

Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente Ccnl e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da Ccnl sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

a) contratto a tempo indeterminato;

b) contratto part-time a tempo indeterminato ;

c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);

d) contratto di inserimento;

e) contratto di apprendistato.

 

(21)  Vedasi All. 6 al contratto.
(22)  Vedasi in all. 29 e 30 al contratto fac-simile di domanda di adesione e di scheda informativa.

 

Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:

a) della produzione olearia e margariniera;

b) della lavorazione degli involucri naturali per salumi;

c) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;

d) della panificazione;

e) della produzione alimentare artigianale;

f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato

La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell’adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.

Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l’atto di adesione secondo le proce- dure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell’Assemblea di Alifond saranno con- cessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il Ccnl, nonché da quelle che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini che hanno disciplinato l’adesione al Fondo, anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva, a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sia deli- berata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

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