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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 45 – Trattamento economico

  1. Minimi tabellari mensili

I minimi tabellari mensili sono incrementati come segue:

Liv. Par. Minimi al

30.11.2015

Aumento totale Aumenti Nuovi minimi Aumenti Nuovi minimi Aumenti Nuovi minimi Aumenti Nuovi minimi Aumenti Nuovi minimi
da 1.1.2016 da 1.10.2016 da 1.10.2017 da 1.10.2018 da 1.9.2019
1S 230 2.159,75 176,28 33,58 2.193,33 25,18 2.218,51 33,58 2.252,09 41,97 2.294,06 41,97 2.336,03
1 200 1.878,03 153,28 29,20 1.907,23 21,90 1.929,13 29,20 1.958,33 36,50 1.994,83 36,50 2.031,33
2 165 1.549,40 126,46 24,09 1.573,49 18,07 1.591,56 24,09 1.615,65 30,11 1.645,76 30,11 1.675,87
3A 145 1.361,59 111,13 21,17 1.382,76 15,88 1.398,64 21,17 1.419,81 26,46 1.446,27 26,46 1.472,73
3 130 1.220,75 99,64 18,98 1.239,73 14,23 1.253,96 18,98 1.272,94 23,72 1.296,66 23,72 1.320,38
4 120 1.126,83 91,97 17,52 1.144,35 13,14 1.157,49 17,52 1.175,01 21,90 1.196,91 21,90 1.218,81
5 110 1.032,94 84,31 16,06 1.049,00 12,04 1.061,04 16,06 1.077,10 20,07 1.097,17 20,07 1.117,24
6 100 939,05 76,64 14,60 953,65 10,95 964,60 14,60 979,20 18,25 997,45 18,25 1.015,70

Viaggiatori o piazzisti

I 165 1.549,40 126,46 24,09 1.573,49 18,07 1.591,56 24,09 1.615,65 30,11 1.645,76 30,11 1.675,87
II 130 1.220,75 99,64 18,98 1.239,73 14,23 1.253,96 18,98 1.272,94 23,72 1.296,66 23,72 1.320,38

 
DICHIARAZIONE COMUNE

Con riferimento al quadriennio dicembre 2019 / novembre 2023, le Parti convengono che ogni 1 per cento di incremento contributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del con- tratto – tenendo conto dell’andamento del settore, delle indicazioni del Governo e delle Parti Sociali, delle ragioni di scambio, dell’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, ecc. – sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrale 137 – pari ad euro 21,43 – da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

Al fine della definizione dei nuovi minimi sono fatte salve e rimangono in vigore sia le norme di cui all’articolo 24 del CCNL 1.6.80, sia le modalità applicative di tale articolo aziendalmente definite.

CHIARIMENTO A VERBALE

La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile sulla base delle tabelle allegate ed eventuali elementi retributivi accessori. Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettive lavorate, salvo quanto disposto dall’articolo 33, valgono le seguenti norme:

  1. ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto all’intera retribuzione verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’articolo 32;
  2. premesso che la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173, le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno così calcolate e detratte dalla retribuzione

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

NOTA A VERBALE

In presenza di legislazione che preveda una tassazione agevolata per talune voci della retribuzione e/o istituti di carattere economico, le aziende si impegnano, salvo espressa rinuncia del lavoratore, ad operare – con cadenza mensile – la relativa detassazione in busta paga, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.

B)  Indennità di contingenza

Per la disciplina dell’indennità di contingenza valgono le norme della legge 26 febbraio 1986, n. 38, prorogata con legge 31 luglio 1990 n. 191 e dell’accordo interconfederale 31 luglio 1992, nonché EDR di € 10,33 mensili ex accordo interconfederale 31 luglio 1992.

L’indennità di contingenza giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, quella oraria dividendo per 173.

Importi dell’indennità di contingenza

Livelli Euro mensili
1S 545,72
1 538,70
2 530,51
3A 525,83
3 522,32
4 519,99
5 517,65
6 515,31
  1. Modalità di corresponsione della retribuzione

Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consuetudini dell’azienda, mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le previste ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.

Dell’eventuale cambiamento delle modalità consuetudinarie di pagamento l’azienda darà congruo preavviso.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento.

Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinché il competente ufficio possa provvedere alle necessarie verifiche e all’immediato conguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.

In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, al lavoratore dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualora l’azienda ri- tardi il pagamento della retribuzione di oltre 10 giorni, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavo-ro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà superare il 10 per cento della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

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