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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 3

STRUTTURA ED ASSETTO DEL CONTRATTO

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e integrativo decentrato.

 

a) Il contratto nazionale

Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.

Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.

 

b) Contrattazione decentrata di 2° livello

La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore medesimo.

La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio.

Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall’ambito della valutazione di cui al primo comma.

Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una contrattazione di 2° livello avente valenza economica, se entro 12 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte di Fai-Flai-Uila non sarà sottoscritto l’accordo per l’istituzione del contratto di 2° livello, le imprese che applicano il presente Ccnl erogheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo.

Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia presente contrattazione aziendale o di settore merceologico ai sensi della seguente lettera d).

In via transitoria, per la vigenza del presente contratto 2016-2019, lo spazio temporale dedicato alla contrattazione di secondo livello di cui ai precedenti commi è quantificato in 24 mesi.

 

LIVELLO IMPORTO
16,40
14,74
13,57
12,62
12,00
11,65
10,81
Area np 9,12

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti per 12 mensilità e non incideranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il TFR. Tali importi saranno rapportati al periodo di lavoro utilizzando i divisori contrattuali e, per gli Otd, non incideranno sul terzo elemento.

In fase di prima applicazione l’elemento sostitutivo sarà corrisposto fino a concorrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati aziendalmente a tale titolo.

Le parti, al fine di diffondere la contrattazione di 2° livello, con particolare riguardo alla materia delle erogazioni legate alla produttività, condividono le linee guida di cui all’allegato 10. Tali linee guida non hanno alcun contenuto precettivo ma solo di carattere esemplificativo.

 

c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale

La erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di settore merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese cooperative.

Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori.

Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti per l’applicazione del particolare regime contributivo e fiscale previsti dalla vigente legislazione. Le parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.

Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili anche attraverso l’esercizio del sistema di informazione previsto dal presente CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o dell’impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.

Gli accordi per settore merceologico territoriale prevederanno, tra l’altro, parametri, criteri e quantità delle predette erogazioni demandando al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese.

 

d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello

La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima del 1.7.2018.

Entro e non oltre, il 1.1.2018 o non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 1.1.2018 le parti a livello territoriale competente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di 2° livello (territoriale o di settore merceologico).

Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l’esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2° livello territoriale o di settore merceologico.

Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le parti, saranno presentate entro il 30.9.2017 o non oltre tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.2017.

Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2° livello preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile.

 

Nota a verbale

Fermo restando quanto previsto sopra, le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi in vigore non potrà comunque aver luogo prima del 31.8.2017, fatte salve le contrattazioni già in essere alla firma del presente accordo.

Gli accordi di 2° livello con scadenza tra il 1.1.2016 e il 31.12.2016, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.

Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di 2° livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.

 

e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello

Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l’alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di II livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo,  sono esclusivamente le seguenti:

  • Individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di 2° livello – confronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4);
  • individuazione nel contratto di 2° livello territoriale della tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della commissione aziendale di pari opportunità (art. 5);
  • esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione – convenzioni – organici aziendali anche degli OTD (art. 6);
  • a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all’art. 7;
  • definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo svolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende (art. 8 lett. b);
  • esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali (art. 10);
  • individuazione nel contratto di 2° livello di casi nei quali corrispondere ai lavoratori una indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e fissazione delle relative misure e modalità (art. 14);
  • definizione nel contratto di 2° livello territoriale di eventuali modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nonché di spese non documentabili; indennità per compenso tempo eccedente l’orario di lavoro durante la trasferta (art. 15);
  • verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18);
  • individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all’art. 19 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative maggiorazioni salariali – maggiorazione per incarico di capo);
  • individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di lavoratori non appartenenti alla qualifica di “quadro”, i quali per le funzioni svolte e per l’alta professionalità richiesta abbiano diritto alla relativa indennità e misura della stessa (art. 20);
  • definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3° dell’art. 22 – modalità utilizzo permessi;
  • costituzione commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32);
  • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva (art. 33);
  • esame delle posizioni di lavoro a livello aziendale per l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di quadro ed eventuale incremento della indennità di funzione (art. 45);
  • definizione nel contratto di 2° livello di modalità di applicazione della L. 108/1990 in materia di licenziamenti individuali;
  • indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46);
  • individuazione nel contratto di 2° livello delle fasi lavorative (art. 54);
  • determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello territoriale o di settore – accordi di salario variabile a livello di settore merceologico o di consorzio (artt. 48 e 60);
  • disciplina a livello territoriale della indennità di cassa ove tale istituto non sia presente nella contrattazione integrativa preesistente (art. 20bis);
  • omogeneizzazione nel contratto di 2° livello territoriale dell’istituto degli scatti di anzianità alla disciplina del CCNL ove preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa (artt. 49 e 61);
  • promozione a livello territoriale di casse extra legem per integrazione trattamento economico malattia ed infortunio sul lavoro (art. 12);
  • definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art. 57);
  • disciplina mediante norme del contratto di 2° livello o accordi aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art. 59);
  • definizione nel contratto di 2° livello delle modalità e del periodo di pagamento delle retribuzioni (art. 60);
  • definizione al 2° livello contrattuale della possibilità di istituzione del monte ore individuale di cui all’ultimo comma dell’art. 22 e le relative modalità di utilizzazione;
  • individuazione nel contratto di 2° livello di particolari modalità di erogazione del TFR;
  • confronto sulla possibile individuazione di percorsi di stabilizzazione per personale a tempo determinato e, in caso di riassunzione di cui all’articolo 57, di mantenimento del numero di giornate lavorate nell’anno precedente;
  • determinazione di possibili norme specifiche per i lavoratori stranieri in materia di orario di lavoro sia per favorire il temporaneo rientro nel paese di origine per motivi familiari sia per la fruizione/acquisizione delle informazioni.

 

Impegno delle parti – Integrazione sociale lavoratori extracomunitari

Le parti convengono sulla necessità di un’azione tesa a risolvere i problemi di integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori extracomunitari in regola con le norme di legge sull’immigrazione. A tal fine si impegnano ad intervenire nei confronti delle proprie strutture organizzative territoriali per coordinare i contributi, anche da parte di imprese cooperative del settore, ad ogni iniziativa degli Enti pubblici preposti.

In caso di modifica degli assetti contrattuali, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalla intesa interconfederale sulle modifiche.

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