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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 52

PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL PART-TIME

Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscritti all’ENPAIA ed all’INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono.

Ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 61/2000, la retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti è pari ad un sesto del minimo giornaliero di cui all’art. 7 del Dl 12.9.1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella Legge 11.11.1983, n. 638.

Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui all’art. 9, comma secondo del D. Lgs 61/2000.

La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale e dai contratti integrativi per il corrispondente livello impiegatizio del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere effettuato nei modi e termini di legge.

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