Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 9

MANSIONI E CAMBIAMENTO DI QUALIFICA

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, sia adibito a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

Il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto, con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo:

per gli operai:           di 25 giorni

per gli impiegati:      di 2 mesi

Il passaggio di qualifica, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni di qualifica superiore siano disimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi raggiunga almeno:

per gli operai:           40 giorni nell’anno solare;

per gli impiegati:      4 mesi nell’arco di 18 mesi

La temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente alla qualifica superiore, ove la medesima abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non dà diritto a passaggio alla qualifica superiore.

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