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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 14 bis

FERIE SOLIDALI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.

I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire.

Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo famigliare e/o parente ed affini di primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione

comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esigenza, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti.

Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.

L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda.

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