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FERRERO 2018-2022

RELAZIONI INDUSTRIALI 

A fronte del contesto analizzato in premessa, è volontà comune delle Parti sottolineare come l’attuale impianto di relazioni industriali in Ferrero si sia riconfermato in questi anni essere un adeguato sistema di confronto per gestire le dinamiche di interazione a livello nazionale e territoriale. E’ pertanto di comune avviso riaffermare la validità degli elementi di dialogo e partecipazione già espressi nei precedenti accordi integrativi aziendali, in quanto aderenti ai principi di responsabilizzazione e coinvolgimento dei tavoli di confronto locali e di coordinamento ed indirizzo delle scelte organizzative, occupazionali e sociali a livello nazionale. Occorre inoltre rimarcare che le agibilità ed il coinvolgimento che taluni agenti negoziali e tecnici descritti in seguito riservano alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo sono il frutto di un confronto consolidato nella storia di Relazioni Industriali che le Parti hanno saputo nel tempo conservare ed implementare, Tutto ciò premesso, le Parti rinnovano l’impegno nel mantenere i due livelli di confronto negoziale fino ad oggi attivati:

  1. II Coordinamento Nazionale delle R.S.U. e delle Rappresentanze sindacali della Rete Commerciale per le aziende stipulanti e composto dai membri delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo;
  2. Le R.S.U. per le singole unità produttive e le Rappresentanze sindacali della Rete Commerciale per i venditori (Field Key Account – Long Channel Specialist) e i lavoratori nell’ambito della logistica commerciale.

 

Riproponendo i rispettivi, distinti ed esclusivi ambiti di competenza, a cui si possono affiancare altri livelli di dialogo (agenti tecnici) finalizzati esclusivamente agli approfondimenti pratici di specifici argomenti concordemente individuati.

 

Agenti Negoziali 

1) Coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale, assistito da Fai – Flai – Uila nazionali

Le Parti riconfermano l’importanza, la centralità e la validità del ruolo del coordinamento nazionale. I 24 componenti del coordinamento continueranno ad essere espressione delle 00.SS. stipulanti il presente Accordo Integrativo aziendale e ad essere individuati pertanto dalle segreterie nazionali di FAI-FLAI-UILA tra i componenti le R.S.U. e le rappresentanze sindacali della rete commerciale. Continuando inoltre a seguire il criterio di provenienza già adottato in passato, in quanto espressione rappresentativa di tutte le realtà Aziendali, vengono riconfermati i n.9 componenti per la sede di Alba, i n.3 per ciascun sito relativamente a Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant’Angelo e n.6 rappresentanti per la Rete Commerciale.

Il Coordinamento Nazionale viene confermato in qualità di tavolo di confronto su tematiche di carattere più ampio e generale quali le prospettive produttive, gli assetti occupazionali, le dinamiche commerciali, i programmi di investimento, le innovazioni tecnico/produttivo/organizzative. A tal proposito, le Parti confermano quale momento privilegiato di confronto con il coordinamento nazionale, l’incontro annuale dell’ “Informativa” che avrà luogo di norma nel mese di settembre e avrà la durata di una giornata e mezza. Cogliendo l’opportunità di fornire un livello di informazione sempre più esaustivo e puntuale, le Parti prevedono che, all’interno della sopra richiamata “Informativa” annuale, siano portate a conoscenza del Coordinamento nazionale le attività del CAE attraverso un focus specifico. Al fine di consentire una adeguata preparazione dell’incontro in oggetto, nei giorni precedenti lo stesso, l’Azienda provvederà ad inoltrare alle Segreterie Nazionali la relativa documentazione, che ha contenuto di riservatezza e confidenzialità.

Le Parti confermano infine il coordinamento nazionale della rete commerciale, costituito dai 6 componenti facenti parte del coordinamento nazionale delle R.S.U. e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Il coordinamento nazionale della rete commerciale continuerà ad avere il compito di monitorare l’andamento del sistema di incentivazione per la rete vendita, di approfondire le tematiche legate all’organizzazione del lavoro e all’evoluzione del network logistico, anche raggiungendo, su quest’ultimo punto, le intese sindacali applicabili con riguardo all’intero territorio nazionale, e quelle della formazione professionale. I nominativi dei 24 componenti del coordinamento nazionale R.S.U. e della rete commerciale, nonché degli eventuali supplenti, che potranno partecipare agli incontri solo ed esclusivamente in sostituzione dei titolari impossibilitati a presenziare, saranno indicati all’Azienda attraverso comunicazione scritta unitaria delle segreterie nazionali di FAI-FLAI-UILA almeno 30 giorni prima della convocazione dei diversi Incontri. Ai componenti di tale coordinamento nazionale ed al coordinamento nazionale della rete commerciale vengono confermate in toto le agibilità previste nell’Accordo Integrativo Aziendale del 25/07/2014 e precedenti.

 

2) R.S.U. (o il loro comitato esecutivo) e rappresentanze sindacali della rete commerciale eventualmente assistite da Fai-Flai-Uila territorialmente competenti.

R.S.U.

Per quanto riguarda la sede di Alba, si conferma il criterio della territorialità in materia di individuazione del numero di R.S.U. e di permessi sindacali retribuiti. L’ambito di competenza negoziale a livello locale continuerà a riguardare la gestione degli istituti contrattuali, dell’orario di lavoro con particolare riferimento alle esigenze di flessibilizzazione degli stessi (per es. “polizza” ed orari a scorrimento) nell’ambito della cornice di riferimento per come definita dalla presente intesa ed i programmi produttivi, mantenendo una netta distinzione con quanto già definito a livello superiore al fine di evitare ripetizioni e/o sovrapposizioni.

Le Parti hanno verificato il numero dei componenti le R.S.U. per le singole unità produttive, le modalità di costituzione delle stesse ed il relativo monte ore di permessi sindacali retribuiti spettanti. Con riguardo a questo ultimo punto, le 00.SS. intendono individuare delle azioni di autoregolamentazione che consentano il rispetto del monte ore spettante di permessi sindacali. Pertanto, in via sperimentale per la vigenza del presente Accordo Integrativo, le 00.Ss. propongono di istituire una prima misura concreta per valorizzare tutti i livelli previsti della rappresentanza nei luoghi di lavoro, prevedendo la possibilità di identificare, tra i componenti le RSU di FAI-FLAI-UILA, tre coordinatori anche per le sedi di Pozzuolo, Balvano e Sant’Angelo con le modalità che terranno conto delle specificità dei singoli siti produttivi.

L‘Azienda prende atto della conferma della prassi consolidata in tutte le realtà Aziendali dell’utilizzo del criterio della maggioranza per l’assunzione delle decisioni sulle problematiche di competenza proprie delle R.S.U., come previsto dall’accordo interconfederale del 10/01/2014 e cosi come recepito dall’art. 7 del CCNL, ivi compresa la composizione dell’Esecutivo, ove previsto.

Per quanto riguarda il sito di Alba, fermo restando l’esclusiva competenza negoziale in capo all’Esecutivo, le Parti concordano nell’affermare che gli incontri sindacali di UGP hanno contribuito a migliorare in maniera determinante il flusso informativo tra Area/UGP, componenti della R.S.U. ed Esecutivo, stimolando un crescente livello di coinvolgimento dei singoli componenti la R.S.U. in tutte le tematiche affrontate.

Inoltre, si continuerà ad implementare il coinvolgimento delle R.S.U. di tutti gli stabilimenti produttivi attraverso specifiche iniziative di formazione congiunta, descritte nel capito “Formazione” del presente Accordo Integrativo.

 

Rappresentanze sindacali della rete commerciale

Per quanto riguarda le rappresentanze sindacali di Ferrero Commerciale Italia S.r.l., le Parti confermano la validità del sistema individuato nei precedenti Accordi Integrativi, ove sono state individuate quali “unità produttive” ai sensi dell’art. 18 del Protocollo aggiuntivo VV.PP. del vigente CCNL, le cosiddette aree commerciali “Nielsen”. Fermo restando il numero di R.S.A. spettante per ciascuna area commerciale ai sensi dell’art. 18 del Protocollo aggiuntivo VV.PP. del vigente CCNL e dell’art. 23, comma 2°, dello Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla possibilità di costituire fino a cinque rappresentanze sindacali FAI-FLAI-UILA per ognuna delle quattro aree Nielsen, attingendo alle figure professionali dei Field Key Account. All’interno del numero massimo di venti R.S.A. sopra individuato, le Parti concordano che potrà essere designato al massimo un R.S.A. sull’intero territorio nazionale nell’ambito della figura professionale dei Long Channel Specialist.

Le Parti confermano che il Coordinamento Nazionale Rete Commerciale continuerà a essere composto da un numero massimo di sei rappresentanti e concordano sull’opportunità di continuare ad avere un rappresentante “supplente”, da chiamare in causa, se necessario, in caso di assenza di uno dei membri del Coordinamento Nazionale e in caso di incontri che rivestono una particolare rilevanza strategica e contrattuale. Le Parti riconfermano inoltre che il Coordinamento Nazionale Rete Commerciale è da ritenersi pienamente rappresentativo di tutta la forza commerciale, comprendenti le linee di vendita e il network distributivo: in quest’ottica esso si farà carico, ove necessario, di approfondire e di sottoporre allAzienda tutte le tematiche concernenti il perimetro di sua rappresentanza sindacale, nell’ambito di un confronto costante e reciproco tra le varie funzioni aziendali interessate.

FAI-FLAI-UILA, ritenendo che tale soluzione soddisfi pienamente l’obiettivo di un’adeguata rappresentatività sindacale della rete vendita e dei lavoratori nell’ambito della logistica commerciale, si impegnano a non costituire rappresentanze sindacali in forme diverse dall’impostazione sopra convenuta e a incontrarsi in caso di eventuali future modificazioni legislative e/o contrattuali. Le Parti, consapevoli dell’importanza e della necessità che le informazioni vengano veicolate nei tempi e nei modi opportuni, confermano la bontà della soluzione implementata a partire dal 31 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto definito nell‘Accordo Integrativo aziendale del 21 luglio 2011, e consistente in una newsletter elettronica denominata “Newsletter Sindacale Unitaria Rete Commerciale”. Questa continuerà a essere gestita dallo stesso Coordinamento Nazionale Rete Commerciale prevedendo l’invio periodico, via email, di comunicazioni attinenti esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 300/70.

 

Agenti Tecnici 

Comitato Consultivo

Le Parti ritengono positiva l’esperienza maturata da tale organismo e ne confermano pienamente la validità, sia per quanto riguarda le tematiche di intervento, sia per quanto riguarda la composizione ed i meccanismi di funzionamento. Pertanto, le Parti confermano che tale Comitato Consultivo per le sue caratteristiche di snellezza può garantire il tempestivo confronto per affrontare significative tematiche strategiche dell’Azienda o per esaminare l’andamento di alcuni istituti così come definiti nel presente Accordo Integrativo. Inoltre, viene confermato che il Comitato Consultivo dovrà altresì essere attivato per esaminare particolari problematiche specifiche di sito al fine di prevenire eventuali conflitti e/o contenziosi legali (ad esempio, per verificare la coerenza con il modello centrale di relazioni industriali di eventuali comportamenti assunti localmente o come autorevole livello di confronto per contribuire a trovare soluzioni in relazione a questioni che, a livello di singola realtà aziendale, non abbiano ancora potuto essere superate con reciproca soddisfazione). Le Parti confermano che il Comitato Consultivo sarà composto, per parte sindacale, dalle tre segreterie nazionali di FAI-FLAI-UILA e da componenti le R.S.U. e/o le R.S.A. della rete commerciale FAI-FLAI-UILA interessati dagli argomenti di volta in volta affrontati (con un massimo di 9 componenti complessivi). I nominativi dei sei componenti saranno comunicati all’Azienda dalle medesime segreterie nazionali.

I partecipanti a tali incontri si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza, ai sensi della legislazione civile e penale in materia, circa le informazioni che l’Azienda dovesse eventualmente qualificare come riservate. Ad integrazione di quanto già previsto, risulta comune la volontà di avvicinare ulteriormente l’esperienza del Comitato Consultivo alle necessità di confronto delle singole realtà aziendali. In tale ottica si conviene circa l’opportunità di strutturare in maniera sistematica almeno una volta all’anno, indicativamente nei mesi di febbraio/marzo, l’incontro del Comitato Consultivo presso uno dei siti Aziendali. Durante tali incontri, che si terranno con il coinvolgimento delle R.S.U. stipulanti il presente Accordo integrativo e delle segreterie di FAI-FLAI-UILA territorialmente competenti, verranno presi in esame specifici e predeterminati argomenti di interesse locale per i quali il confronto con il livello nazionale delle rispettive strutture possa rappresentare un utile momento formativo ed informativo.

 

Gruppi di progetto e commissioni tecniche bilaterali

Le Parti si danno atto della positiva esperienza che negli anni è stata maturata dai Gruppi di Progetto e dalle Commissioni tecniche bilaterali. Questi strumenti di confronto infatti hanno permesso l’approfondimento e l’analisi specifica di alcune tematiche proprie del singolo sito produttivo. In funzione dei risultati espressi da tali momenti di confronto, le Parti ne riconfermano in pieno la validità, sottolineando che, per parte sindacale, continueranno ad essere composte dai membri R.S.U. delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo Integrativo.

Cogliendo infatti spunto dalle materie di particolare interesse per i lavoratori degli stabilimenti si riconfermano le Commissioni già precedentemente attivate (Professionalità, Abiti, Persone in Ferrero e analisi dei principali indicatori di performance del Plant – PLO). Le Parti convengono, inoltre, sulla opportunità di calendarizzare degli appositi incontri supplementari a livello di singolo sito, qualora siano necessari degli specifici approfondimenti, come fino ad oggi positivamente sperimentato.

Con specifico riferimento tanto ai Gruppi di Progetto quanto alle Commissioni Tecniche Bilaterali, resta confermato che le stesse affronteranno con \funzione istruttoria e conoscitiva, non negoziale, sciogliendosi al termine dei lavori; i risultati raggiunti e verbalizzati saranno rimandati ai rispettivi tavoli negoziali.

 

Strumenti Contrattuali di Flessibilità

Nell’ambito delle materie di competenza delle R.S.U. le Parti attribuiscono un’importanza strategica alla gestione degli orari di lavoro, dei contratti e della mobilità interna ai siti, ribadendo l’imprescindibile necessità di continuare ad attivare e migliorare, presso ogni singolo sito, tutti gli strumenti di flessibilità necessari a garantire il miglior livello possibile di servizio al mercato. Le Parti pertanto convengono congiuntamente sulla necessità di ricercare la strada più operativa e concreta nell’attivare localmente la dotazione comune sotto descritta, qualora parte di questa non sia stata ancora realmente sperimentata a livello di singolo sito produttivo, impegnandosi ad individuare nuovi strumenti di flessibilità che permettano di rispondere alle future necessità legate all’evoluzione degli stabilimenti e dei mercati:

 

  • Dotazione comune di strumenti di flessibilità: 

Gli strumenti necessari a livello di singolo sito vengono individuati in:

  • Preavviamento impianti
  • Polizza delle flessibilità
  • Orari a scorrimento su sei giorni
  • Orari a scorrimento su sette giorni
  • Elasticità e flessibilità contrattuale dei part-time verticali
  • Contratti a termine stagionali “elastici”
  • Contratti a termine stagionali part-time verticali con modulazione della prestazione a 24 ore settimanali

Tali strumenti, laddove già previsti, saranno applicati mantenendo le peculiarità applicative specifiche di ciascun singolo sito. Con riferimento alle attività di preavviamento impianti, da sempre necessarie e propedeutiche a garantire la regolare attività delle linee produttive, le Parti confermano la necessità di definirne modalità attuative comuni che valorizzino le best practice anche alla luce dei diversi investimenti realizzati e in fase di realizzazione nei diversi siti produttivi su nuove tecnologie di processo e prodotto.

Pertanto, le Parti hanno definito di attivare i tavoli negoziali locali entro il 31/12/2018, per raggiungere le intese necessarie considerando la prassi attualmente in essere presso la maggior parte dei siti produttivi, individuando le figure professionali indispensabili a garantire le attività di avviamento e le relative condizioni economiche.

 

  • Durata degli accordi e relativi rinnovi
  • Considerato che il trattamento economico raggiunto dagli strumenti di flessibilità degli orari di lavoro in vigore nei singoli siti è il frutto di una contrattazione a livello aziendale di maggior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento e si ribadisce che le intese verranno riviste solo in caso di necessità tecnico/produttiva/organizzativa di aumentare le ore di flessibilità previste negli attuali accordi, intervenendo di conseguenza sulla parte normativa ed economica.
  • In caso di accordi locali che introducano nuovi strumenti si prevede
  • una durata quadriennale degli accordi.
  • Ultrattività di un anno degli accordi locali qualora la scadenza vada a
  • sovrapporsi con il rinnovo del contratto integrativo;
  • Certezza dei tempi per il rinnovo degli accordi locali;
  • Individuazione di un periodo durante il quale il confronto tra le Parti si svolgerà in condizioni di normalità sindacale (esclusione del ricorso ad agitazioni sindacali derivanti dal tema 3 mesi prima della scadenza e 3 mesi dopo);
  • Possibilità di continuare ad applicare gli accordi già in essere anche dopo la scadenza qualora non siano state definite nuove intese e tempestiva attivazione del Comitato Consultivo così come valorizzato nel presente Accordo Integrativo.

 

  • Certezza dei tempi di applicazione della dotazione comune di strumenti di flessibilità 
  • A fronte della manifestata esigenza aziendale di applicazione di uno strumento della dotazione comune non regolato da uno specifico accordo locale, immediata attivazione della trattativa sindacale.
  • Garanzia sulla possibilità di applicazione di ciascun strumento, con impegno delle parti, senza escludere o limitare le necessarie esigenze di incontro e confronto tra Azienda e R.S.U., a raggiungere rapidamente un’intesa.
  • Ottimizzare gli incontri di R.S.U. indicando un’agenda degli argomenti e dei tempi previsti dando priorità alle necessità di formalizzazione/attuazione degli strumenti di flessibilità e/o di accordi.
  • Sperimentazione della possibilità, a livello di sito, di utilizzare con le medesime modalità – e nelle more della definizione di una specifica intesa – strumenti o modalità organizzative già applicati, anche in aree differenti dello stesso sito, o già attive in passato, anche se non ancora disciplinate. Previsione di incontri periodici di verifica congiuntamente attivabili a livello locale.

 

Lavoro a turni notturno 

Le Parti, attraverso gli Accordi Integrativi precedenti, hanno già provveduto ad ampliare e rendere omogenei tra loro, rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL in materia all’art.31, i compensi previsti a titolo di maggiorazione notturna in tutti i siti italiani. Tale previsione, in quanto di miglior favore rispetto alla contrattazione nazionale, verrà parzialmente o totalmente assorbita in caso di modifiche di natura contrattuale e/o legislativa che dovessero a qualunque titolo disciplinare in modo più favorevole al lavoratore il trattamento allo stato previsto a titolo di maggiorazione per lavoro a turni notturno. In nessun caso, pertanto, il suddetto trattamento potrà essere cumulato con qualsivoglia aumento della percentuale di maggiorazione ovvero con indennità o somme comunque previste in relazione al lavoro a turni notturno.

Nel confermare che questo intervento, unito ad altri elementi congiuntamente definiti nei precedenti Accordi Integrativi, hanno reso possibile un miglior equilibrio economico fra i diversi siti produttivi, le Parti si danno atto di aver compiutamente disciplinato ed esaurito i diversi aspetti legati alla omogeneizzazione dei trattamenti fra i siti stessi. FAI, FLAI e VILA confermano quindi di proseguire l’impegno a non supportare in futuro qualsivoglia rivendicazione comunque riconducibile a tematiche di omogeneità di trattamento tra le diverse realtà Ferrero. Nello specifico FAI, FLAI e UILA non sosterranno richieste inerenti l’ottenimento del servizi di “mensa” e “trasporti che comportino costi ed oneri di qualunque natura a carico dell’Azienda. Le Parti infine hanno convenuto circa la possibilità di inserire un contatore annuale delle notti effettivamente ed interamente lavorate, all’interno dei cedolini paga, a partire dal mese di gennaio 2019.

 

13° e 14° mensilità

Le Parti, in relazione alle attuali modalità di pagamento mensile delle retribuzioni al 30 del mese, con corresponsione delle voci variabili con le competenze del mese successivo, confermano l’erogazione della quattordicesima mensilità, contrattualmente prevista, con le competenze del mese di giugno per gli operai, impiegati e venditori. Inoltre, le Parti confermano l’erogazione della tredicesima mensilità, contrattualmente prevista, con le competenze del mese di novembre per tutti i dipendenti.

 

RR/RO e permessi

Viene riconfermato il monte ore annuo individuale di RR/RO godibili in modo frazionato, nel limite massimo di 18 ore annue complessive a livello individuale, nel rispetto delle modalità di cui agli accordi precedenti e, al fine di rendere ancora più flessibile il meccanismo di fruizione, si conviene di estendere il godimento frazionato anche a livello di singola ora di RR/RO fino a un massimo di 4 ore al giorno. Nei casi in cui le ore di RR/RO siano collettivamente calendarizzate, le Parti confermano che le stesse rappresentano uno strumento di riduzione collettiva dell’orario di lavoro e, pertanto, in presenza di accordi per la riduzione della prestazione lavorativa attraverso l’utilizzo collettivo di un determinato numero di ore di RR/RO, tale numero di ore continuerà ad essere in ogni caso detratto dalle spettanze individuali dei singoli lavoratori, in linea con la natura contrattuale dell’istituto. Con riferimento all’utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/92 (art.40 bis, Lett. B CCNL), che si monitora a livello locale con la RSU, le Parti hanno preso atto delle gravi difficoltà organizzative che si possono verificare nel caso di richieste multiple che incidono sugli stessi giorni. Pertanto, al verificarsi di dette condizioni che generano ricadute dirette sull’attività produttiva, ed esclusivamente in tali casi, fermo restando i tempi di preavviso contrattualmente definiti e fatte salve le improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del disabile, motivate da idonea documentazione medica come previsto dal CCNL, l’Azienda inviterà le persone interessate a pianificare diversamente la loro assenza.

 

Abiti di lavoro e pause

Le Parti riconoscono il positivo percorso che negli ultimi anni ha portato ad un graduale miglioramento del servizio di lavaggio e riconsegna degli abiti di lavoro. E avviso comune che ciò sia stato possibile grazie all’attività di confronto a livello locale delle Commissioni preposte alla verifica di questi aspetti ed all’attenzione posta sul tema da parte del tavolo negoziale nel corso dei precedenti accordi integrativi. Viene così riconfermato l’impegno delle parti nel cercare di perfezionare, attraverso un’analisi congiunta, ulteriori possibili miglioramenti nel servizio, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sull’igiene degli alimenti e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da parte aziendale si rinnova l’impegno di continuare a sostenere il costo per il lavaggio degli abiti da lavoro, all’interno di un progetto che prevede, come sopra descritto, la ricerca di un miglioramento continuo della vestibilità e fruibilità degli abiti stessi per le lavoratrici ed i lavoratori.

Le Parti, alla luce di quanto sopra esposto, ritengono pienamente soddisfacenti le intese a suo tempo discusse e sottoscritte con riferimento al tema pause quale trattamento di miglior favore rispetto alle norme di Legge ed al CCNL, e, pertanto, si confermano che la durata ed il numero delle pause (vedi allegato n.3) per ogni turno di otto ore completamente lavorato, assorbono e compensano totalmente, nell’invarianza dei costi per l’Azienda, tempi occorrenti a ciascun lavoratore, dopo l’ingresso in Azienda, per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza, per raggiungere e lasciare il posto di lavoro. Restano pertanto confermate le procedure congiuntamente individuate per ritirare e indossare gli abiti di lavoro e per dismettere ed inviare al lavaggio gli stessi. Le Parti si danno reciprocamente atto che attraverso tale previsione, anche a seguito dell’introduzione delle nuove prassi relative al lavaggio degli abiti, hanno disciplinato compiutamente il regime delle pause e i tempi impiegati dai lavoratori in Azienda al di fuori della esecuzione della prestazione lavorativa propriamente intesa, in conformità a quanto dalle parti stesse chiarito nella nota a verbale allegata all’art.51 del CCNL.

Qualora in futuro intervengano nuovi elementi per disciplinare la materia, (ad es. norme di legge, di CCNL, ecc) ovvero per stabilire oneri a carico dell’Azienda in relazione alle suesposte operazioni (in particolare le operazioni di vestizione e svestizione e di percorrenza per il raggiungimento degli spogliatoi e del posto di lavoro), le Parti si impegnano a rivedere le attuali condizioni, e ciò al fine di armonizzare, in caso di nuovi oneri economici per l’Azienda, l’attuale durata delle pause giornaliere.

 

Fondi Integrativi Nazionali 

L’attuale contesto sociale è stato fortemente segnato, in questi ultimi anni, da un progressivo impoverimento della strumentazione statale a sostegno delle prestazioni a favore della famiglia e dell’individuo. La contrazione delle risorse pubbliche destinate alla cura e all’assistenza della persona ha responsabilizzato le parti sociali su questo tema in maniera sempre più rilevante. Pertanto lAzienda, che si posiziona tra le migliori del settore per numero di iscritti ad ALIFOND, riconosce, unitamente alle 00.SS.,

portanza di incrementare l’adesione dei lavoratori alla previdenza complementare ALIFOND e di dare assistenza e informazioni sul fondo FASA. A tal scopo le Parti hanno condiviso innanzitutto di formare in ogni sito 3 rappresentati sindacali appartenenti alle sigle stipulanti il presente accordo, per renderli specialisti della materia; hanno inoltre previsto di mettere in campo iniziative divulgative che coinvolgano la totalità dei dipendenti per renderli consapevoli dei vantaggi e delle opportunità offerte, in particolare, dal fondo di previdenza complementare ALIFOND. Le Parti intendono ulteriormente promuovere un’iniziativa tesa ad incentivare l’iscrizione dei lavoratori al fondo di settore ALIFOND. In aggiunta a quanto già previsto, lAzienda riconoscerà sul conto di previdenza ALIFOND di tutti i lavoratori iscritti e di quelli che si iscriveranno un contributo aggiuntivo annuo, secondo le modalità congiuntamente individuate, di importo pari a 50 euro. Infine, le Parti convengono sulla eccezionalità di tale ultima iniziativa che deve essere limitata nel tempo e chiusa entro la vigenza del presente accordo integrativo. Durante l’incontro annuale dell’ “Informativa” il Coordinamento Nazionale valuterà le iniziative messe in atto ed i risultati conseguiti.

 

 

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