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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019) – Industria Saccarifera

ACCORDO INTEGRATIVO PER IL SETTORE SACCARIFERO

Addì, 31 luglio 1983, in Roma

Tra

  • l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell’Alcool e del Lievito (Assozucchero)
  • con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana

e

  • la Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare (Filia)

si convengono, nell’ambito del Contratto unico 31 luglio 1983 per gli addetti all’industria alimentare e delle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera” facenti parte integrante del Contratto unico medesimo, le seguenti modifiche o integrazioni da considerarsi pe- culiari al settore saccarifero per le sue particolari caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.

1. Cassa di previdenza aziendale

In applicazione di quanto dispone l’articolo 4 (penultimo comma) della legge n. 297 del 29 maggio 1982, si concorda:

  1. La Cassa di Previdenza Aziendale di cui al punto 16 delle “Disposizioni specifiche per gli all’industria saccarifera” è abolita con decorrenza 1° agosto 1983.

Con pari decorrenza è abolito il relativo “Regolamento” di cui al punto 27 delle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera” medesime.

  1. I saldi del conto individuale di ciascun lavoratore, chiusi al 31 luglio 1983, entrano a far parte, con decorrenza 1° agosto 1983, del “Trattamento di fine rapporto” di cui alla legge 297 del 29 maggio 1982. Sempre a far data dal 1° agosto 1983 opererà il criterio di rivalutazione previsto dall’articolo 1 della legge n. 297 citata.
  2. Le Direzioni aziendali forniranno ai lavoratori entro il 31 dicembre 1983 conto individuale Cassa Previdenza Aziendale chiuso al 31 luglio 1983 e contemporaneamente trasferito a trattamento di fine rapporto.
  3. Per il regime delle anticipazioni, sugli importi ex Cassa di Previdenza Aziendale trasferiti, come sopra precisato, al “Trattamento di fine rapporto”, si continueranno a seguire anche in avvenire i criteri e la casistica già previsti dall’articolo 12 delI’abrogato “Regolamento” della Cassa Previdenza Aziendale.
  4. Ai lavoratori in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 luglio 1983 e che, in quanto tali, erano iscritti alla Cassa di Previdenza Aziendale, verrà riconosciuta, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno, una “Indennità ex Cassa Previdenza Aziendale” dell’ammontare di:
  • L. 84.000 se impiegati
  • L. 48.000 se operai

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la “Indennità ex Cassa Previdenza Aziendale” verrà ai suddetti lavoratori corrisposta frazionata per dodicesimi, consi- derando mese intero le frazioni pari o superiori ai 15 giorni di servizio.

NORMA TRANSITORIA

Per l’anno 1983 I’”Indennità ex Cassa Previdenza Aziendale” ammonterà complessiva- mente a:

  • L. 35.000 per gli impiegati
  • L. 20.000 per gli operai

dovendosi conteggiare per dodicesimi in conseguenza della data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Premio di produzione

. . . omissis . . .

3. Mense aziendali

Il giorno 31 luglio 1983, tra la Filia Nazionale e I’Assozucchero, premesso:

  • che la nota a verbale all’articolo 46 del Ccnl stabilisce tra l’altro per il settore saccarifero la sospensione delle mense aziendali durante la campagna per le note obiettive difficoltà di fatto;
  • che la Filia ha chiesto di abrogare tale norma precettiva per il suo superamento, ove possi- bile, anche a titolo sperimentale;
  • che da parte delle aziende si confermano le difficoltà obiettive sopraccitate di per sé impedienti, aggravate ancora, per le conseguenze economiche, dal pesante stato di crisi del settore e dal fatto che ogni ulteriore onere per il triennio 1983/85 comporterebbe il supera- mento dei limiti di compatibilità economica stabiliti dall’Accordo 22/1/1983;

si conviene:

l’Assozucchero prende atto che la Filia conferma la propria volontà di vedere cancellato il riferimento alla mensa nella nota a verbale dell’articolo 46 del Ccnl e ciò perché la materia possa essere esaminata a livello aziendale, anche a titolo sperimentale, dopo i tempi di cui al punto 2);

le Parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nell’ultimo trimestre del 1985 per poter concordare una norma programmatica che stabilisca i limiti ed il contemperamento della divisata istituzione del suddetto servizio durante la campagna con le esigenze di fatto sopra ricordate. Tali indirizzi vengono fin d’ora, nei loro termini generali, così indicati:

a) la mensa nel suddetto periodo sarà costituita da un pasto preconfezionato;

b) il pasto sarà consumato fuori dell’orario di lavoro, prima o dopo i turni, senza inter- rompere i turni stessi;

c) il servizio mensa durante la campagna verrà, ove occorra, espletato negli stessi locali a tale scopo utilizzati nell’intercampagna, evitandosi comunque modifiche strutturali o ampliamenti dei locali stessi;

c) dovrà stabilirsi l’onere a carico dei lavoratori in una adeguata quota parte del costo del servizio, prevedendone anche gli aggiornamenti in funzione del costo medesimo;

e) dovranno essere studiati criteri di armonizzazione tra i periodi di campagna e intercam- pagna della quota a carico dei lavoratori;

f) l’indennità sostitutiva di mensa durante la campagna potrà avere solo carattere genera- le e collettivo; si esclude, quindi, ogni corresponsione di indennità sostitutiva ai singoli non partecipanti in caso di istituzione del servizio.

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