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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 21 – Classificazione dei lavoratori

  1. Classificazione

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di otto livelli sulla base di declaratorie articolate.

Fermo restando tale sistema di classificazione, le parti, al fine di rispondere alle specifiche esigenze organizzative connesse allo sviluppo tecnologico conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni, riconoscono l’importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l’accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza dei diversi sistemi aziendali.

In tale ottica le parti convengono che a livello aziendale, a far data dal 1.1.2008, si proceda, a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) siano finalizzati alla definizione di modelli organizzativi che consentano, mediante l’adozione di elementi obiettivi di riconoscimento, la valutazione di nuove posizioni di lavoro anche in funzione delle nuove competenze acquisite e delle estensioni dei ruoli professionali riscontrate.

Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le parti a livello aziendale definiranno gli inquadramenti conseguenti, in base al sistema contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti a livello aziendale potranno altresì definire percorsi (ad esempio attraverso attività di formazione e addestramento on the job) per il raggiungimento degli inquadramenti di cui sopra e/o modalità diverse di riconoscimento delle prestazioni di lavoro e della relativa professionalità, in termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e legate alla continuità della prestazione.

Le esperienze già sviluppate a livello aziendale, anche attraverso accordi tra le parti in corso di applicazione, si intendono comunque salvaguardate e non cumulabili con le iniziative sopraesposte. Inoltre, le parti confermano quanto previsto per i VV.PP. all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo al CCNL.

Declaratorie

Primo livello A (ex impiegati)

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di una elevata e specifica preparazione tecnico-professionale svolgono, con responsabilità di coordinamento e di controllo, di raggiungimento di obiettivi gestionali, contribuendo, nella realtà specifica dell’impresa cooperativa, all’elaborazione di programmi aziendali con ampia discrezionalità di poteri, funzioni direttive su attività di primaria importanza in relazione alla struttura organizzativa ed alla realizzazione degli obiettivi generali prefissati dall’azienda.

Primo livello (ex impiegati)

Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti d’azienda o dai titolari della medesima;
  • i lavoratori che svolgono attività che richiedono elevata specializzazione tecnico-scientifica e con funzione di rilevante importanza aziendale, con ampi poteri di iniziativa e corrispondente responsabilità.

Nell’ambito di quanto previsto nella declaratoria saranno inquadrati nel 1° livello i responsabili dei servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero nonché per tutti gli altri settori, a far data dall’1.3.1984, il responsabile dell’analisi di sistemi per l’elaborazione elettronica di dati, il ricercatore scientifico, il responsabile sviluppo prodotti.

Secondo livello (ex impiegati, ex intermedi)

Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
  • viaggiatori e piazzisti di 1a. Si intende per viaggiatore di 1a il lavoratore, avente l’esclusivo incarico, in posizione di ampia autonomia – in particolare, quanto alle condizioni di vendita: sconti, dilazioni, ecc. – di viaggiare, secondo itinerari da esso prefissati, per la promozione e l’incremento delle vendite dei prodotti dell’azienda, assolvendo agli annessi adempimenti, ivi compresa la riscossione, e/o di coordinare la attività dei viaggiatori di Si intende per piazzisti di 1a il lavoratore, avente l’esclusivo incarico, in posizione di ampia autonomia – in particolare, quanto alle condizioni di vendita: sconti, dilazioni ecc.; e alla predisposizione del programma giornaliero –, di promuovere e incrementare le vendite dei prodotti dell’azienda nella città ove ha sede l’azienda stessa e negli immediati dintorni, assolvendo agli annessi adempimenti, ivi compresa la riscossione, e/o di coordinare l’attività dei piazzisti di 2a. Non sono evidentemente compresi fra i viaggiatori e piazzisti, sia di 1a che di 2a, i lavoratori che conducono automezzi per la raccolta e la consegna dei prodotti svolgendo i relativi adempimenti e funzioni accessorie.

Terzo livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai)

Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:

  • svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l’esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
  • guidano, controllano e coordinano con autonomia nell’ambito delle proprie funzioni squadre di altri lavoratori;
  • eseguono con elevato grado di autonomia e con l’apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
  • svolgono attività complesse di carattere tecnico-produttivo conducendo e controllando impianti di produzione particolarmente complessi che richiedono affidabilità, conoscenze e competenze complessive delle tecniche operative del processo e delle procedure del comparto produttivo, con facoltà di iniziative, con limitate funzioni di coordinamento pro- duttivo-organizzativo e con prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio delle

 

Terzo livello (ex impiegati, ex operai)

Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l’esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
  • i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costrutti- vi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
  • viaggiatori e piazzisti di Si intende per viaggiatori di 2a il lavoratore avente l’esclusivo incarico, in posizione di relativa autonomia esecutiva – in particolare, quanto alle condizioni di vendita: sconti, dilazioni, ecc. – di viaggiare, secondo itinerari da esso prefissati, per la promozione e l’incremento delle vendite dei prodotti dell’azienda, assolvendo gli annessi adempimenti, ivi compresa la riscossione. Si intende per piazzista di 2a il lavoratore, avente l’esclusivo incarico, in posizione di relativa autonomia esecutiva – in partico- lare, quanto alle condizioni di vendita: sconti, dilazioni, ecc. e alla predisposizione del programma giornaliero –, di promuovere e incrementare le vendite dei prodotti dell’azienda nella città ove ha sede l’azienda stessa e negli immediati dintorni, assolvendo agli annessi adempimenti, ivi compresa la riscossione.

Non sono evidentemente compresi tra i viaggiatori e piazzisti sia di 1a che di 2a gli ex operai che conducono automezzi per la raccolta e la consegna dei prodotti svolgendo i relativi adempimenti e funzioni accessorie.

NOTA A VERBALE PER IL SETTORE SACCARIFERO

Per i lavoratori già denominati “maestri d’opera” viene confermata la nota a verbale all’art. 4 del CCNL 17 febbraio 1978, salva l’attribuzione, alla decorrenza prevista, al terzo livello A di coloro tra essi che abbiano acquisito quelle caratteristiche di maggior professionalità per tale livello richieste in declaratoria.

Quarto livello (ex impiegati, ex operai)

Appartengono a questo livello:

  • i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
  • lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione;
  • lavoratori specializzati che svolgono attività di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione, di messa a punto o di controllo attivo sui flussi di produzione automatizzata e/o informatizzata per la regolazione del ciclo;
  • lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori

Quinto livello (ex impiegati, ex operai)

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative d’ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonchè gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori che per effetto della norma contrattuale relativa alla mobilità professionale passano dal 6° al 5° livello.

Sesto livello (ex operai)

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica.

NOTA A VERBALE

L’inquadramento del personale nella classificazione tiene conto dei riferimenti di ragguaglio che seguono:

Nuovi Raggruppamenti Qualifiche precedenti Qualifiche precedenti Settore saccarifero
1° livello A ex impiegati di 1°
1° livello ex impiegati di 1° ex gruppo A
2° livello (*) ex impiegati di 2° ex intermedi di 1° ex gruppo B
3° livello A ex impiegati di 3° ex intermedi di 2°

ex operai di 1° super

ex gruppo C-D
3° livello (*) ex impiegai di 3°

ex operai di 1° super

ex gruppo C-D
4° livello ex impiegati di 4° ex operai di 1° ex gruppo E-F
5° livello ex impiegati di 5° ex operai di 2° ex gruppo G
6° livello ex operai di 3° ex operai di 4° ex operai di 5° ex gruppo H

(*) Per i viaggiatori o piazzisti cfr. declaratorie

 
II.  Mobilità professionale

  1. Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.

Le aziende promuoveranno, in sintonia con proprie esigenze tecnico-organizzative e d’in- tesa con la RSU, studi e ricerche su forme di organizzazione del lavoro tese a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).

  1. Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi in corrispondenza ai valori di efficienza produttiva e
  2. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliora- re la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative rivolte:
    1. al miglioramento del rapporto lavoratore/macchina per quanto riguarda i problemi di stress, fatica, disagio, igiene;
    2. al miglioramento dei contenuti del lavoro: complessità di soluzioni ed alternative richieste, compiutezza della mansione in rapporto al ciclo od alla fase di lavoro, capacità di analisi critica e di intervento sulle modificazioni del processo produttivo, rotazione su diverse posizioni di lavoro;
    3. al miglioramento della qualità del lavoro nel contesto organizzativo; capacità di programmazione e di confronto, di lavoro per obiettivi, di partecipazione;
    4. a costruire legami più stretti fra lavoro e formazione sia nella fase dell’inserimento al lavoro che in momenti successivi e ricorrenti (a tal fine si possono individuare permessi di studio retribuiti finalizzati ad esigenze convergenti di specializzazione professionale utilizzate in azienda);
    5. a sviluppare, ove esistano i presupposti organizzativi e tecnologici, forme di professionalità strettamente integrate che, all’interno di aree produttive e di lavoro omogenee, tendano a valorizzare la riqualificazione funzionale nell’ambito degli obiettivi produttivi aziendali al fine di garantire nuove forme di cooperazione nel controllo del processo produttivo, nell’innovazione tecnica, nella formazione e nello sviluppo professionale.
  3. Il sistema prevede una mobilità verticale che tenda all’arricchimento professionale, in particolare favorendo il processo di crescita professionale della manodopera femminile: esso si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico produttive dell’azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.

Le parti verificheranno periodicamente a livello aziendale, sia i risultati delle iniziative sopra indicate sulla professionalità dei singoli lavoratori interessati, sia anche le aliquote dei lavoratori interessabili in rapporto alle possibilità di utilizzo in base alla mobilità interna e ai programmi di sviluppo.

  1. Il passaggio dal 6° al 5° livello per i lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci avverrà dopo un periodo di sei
  2. Il passaggio dal 6° al 5° livello dei lavoratori assunti a norma dell’art. 20 avverrà dopo che gli stessi abbiano svolto più campagne per complessivi 6 mesi di servizio effettivo nello stesso settore

I passaggi di cui ai punti 5) e 6) non comportano necessariamente un cambiamento di mansioni.

NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto che le denominazioni di impiego, qualifica speciale o intermedio e operaio riportate nella classificazione, vengono mantenute agli effetti delle vigenti norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi, nonché per quegli istituti contrattuali per i quali non sia stata attuata la completa parità di trattamento.

Ai fini anzidetti l’appartenenza alle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie viene identificata sulla base di quanto comunicato, a norma dell’art. 15 nella lettera di assunzione e nelle eventuali successive comunicazioni in caso di passaggi di qualifica.

III.  Commissione per professionalità, classificazione ed inquadramento

Le parti convengono di attivare entro il 1995 una Commissione Tecnica Paritetica avente il compito di delineare i criteri guida di una riforma del sistema classificatorio in rapporto al rinnovo del presente CCNL per la parte normativa.

L’Osservatorio e le parti stipulanti che lo compongono, effettueranno una sessione di lavoro nel mese di novembre 1995, per individuare indirizzi anche alternativi, che tengano conto delle esperienze realizzate nel settore, sui quali dovranno basarsi i lavori della citata Commissione.

In questo quadro la Commissione avrà il compito di:

  1. valutare la portata e le implicazioni dei processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa;
  2. svolgere attività di studio, ricerca e confronto in merito alla classificazione dei lavoratori al fine di fornire alle parti stipulanti elementi di valutazione circa il rapporto tra professionalità e classificazione;
  3. esaminare le problematiche relative all’accesso del personale femminile ad attività professionali e/o quelle riferite all’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
  4. individuare criteri di valutazione delle professionalità in relazione agli esiti degli studi ed esami di cui ai precedenti punti, nonchè ipotesi di integrazione o modifica dell’attuale assetto classificatorio anche sulla base di una diversa articolazione della struttura dell’inquadramento.

In questo quadro potranno essere, ad esempio, esaminati nuovi criteri di riconoscimento della professionalità atti a rendere più attuali le vigenti declaratorie, valutando anche l’opportunità di introdurre nuovi livelli di inquadramento.

Le parti stipulanti convengono sull’utilità di un confronto volto a verificare se e in qua-  le misura l’attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi anni.

A tal fine, attraverso un apposito Gruppo di lavoro, si impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.

Conseguentemente le parti concordano che il Gruppo individui una proposta modificativa della disciplina contrattuale in materia.

L’esame dovrà tener conto, tra l’altro:

  • dell’attuale disciplina contrattuale;
  • della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
  • della definizione dei possibili ruoli del livello

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