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CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli (2016-2019)

Allegato “N”

Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo

di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015

Le Parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale – sempre presente nel settore primario – si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all’allargamento delle attività connesse.

In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione dei rinvii legislativi alla contrattazione nazionale previsti dagli artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui agli art. 19 comma 2 e 21 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015, e la disciplina sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell’organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui ai citati artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del d.lgs. n. 81/2015, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all’attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo – pubblicitarie per un periodo di tempo limitato.

Le Parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati:

– attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di

prodotti agricoli e florovivaistici;

– attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni

finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;

attività connesse all’ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.

Roma 23 febbraio 2017

Confagricoltura Coldiretti CIA Confederdia Flai-Cgil Fai-Cisl Uila-Uil

 

LINEE GUIDA PER LE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO LEGATE ALLA PRODUTTIVITÀ

 

Premessa

A partire dalla metà degli anni ’90 la legislazione nazionale ha incentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i premi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare l’efficienza e la produttività aziendale. Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si è concretizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute ed hanno assunto caratteri strutturali. Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una priorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri sistemi produttivi dell’Unione Europea. E l’agricoltura non fa eccezione. Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legate alla produttività assegna un ruolo di primo piano alla contrattazione collettiva di secondo livello, giacché solo i premi regolati dai contratti aziendali o territoriali sono ammessi agli sgravi. Nel nostro sistema negoziale, tuttavia, la contrattazione collettiva di secondo livello, che è territoriale, solo raramente è riuscita a prevedere erogazioni legate alla produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione incentivante. Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal modello previsto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non danno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati. La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della nostra contrattazione di secondo livello è probabilmente dovuta anche all’oggettiva difficoltà di disciplinare a livello territoriale – e dunque in modo esteso per un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed andamenti diversificati – modelli premiali concretamente misurabili ed effettivamente applicabili. Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che – ferma restando l’autonomia delle parti a livello territoriale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire erogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di seguito potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali.

Normativa

A livello normativo, a partire dal 1997, sono stati previsti sgravi contributivi e fiscali sul premio di risultato, con diverse disposizioni legislative. Da ultimo, l’art. 4, commi 28-29, della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso stabile il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007, relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello a titolo di premio di produttività (per l’anno 2015 le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro del 8 aprile 2015).

La normativa riconosce, in particolare, lo sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e lo sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, sulle erogazioni che presentino le seguenti caratteristiche:

  • siano previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;
  • siano incerte nella corresponsione o nell’ammontare;
  • siano correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Allo stesso modo, il legislatore ha adottato, sin dal 2008, misure sperimentali di tipo fiscale per l’incremento della produttività del lavoro. Da ultimo l’art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall’art. 1, c. 160-162, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha disciplinato strutturalmente il regime della speciale agevolazione fiscale (aliquota IRPEF sostitutiva del 10% per le erogazioni premiali erogate sulla base di previsioni della contrattazione collettiva di secondo livello. Le relative disposizioni sono state attuate per le erogazioni premiali effettuate nel 2016 e negli anni successivi con Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016. Il Decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo di secondo livello, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Sulla base dell’esperienza e della prassi applicativa pregressa, deve comunque ritenersi che le erogazioni che presentano le (stringenti) caratteristiche per beneficiarie delle agevolazioni contributive, rispondano di norma anche ai criteri stabiliti per la detassazione (cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3.04.2013). Gli accordi relativi alle erogazioni premiali devono essere depositati presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Aspetti contrattuali Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i quadri e gli impiegati agricoli coerentemente con quanto indicato dal legislatore, all’art. 2, stabilisce che “Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttività, le parti stipulanti il presente CCNL hanno elaborato linee guida utili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge (All.to n…). Le linee guida così definite potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l’accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo”. È evidente dunque la volontà del contratto nazionale di affidare al secondo livello di contrattazione la definizione di erogazioni legate alla produttività che abbiano quelle caratteristiche previste dalla legge incertezza, misurabilità, etc.) per poter intercettare le agevolazioni di carattere fiscale e contributivo.

È il caso di precisare che si tratta di qualcosa di diverso rispetto alla normale definizione della dinamica retributiva finalizzata alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, compito pure affidato, per il secondo biennio, ai contratti territoriali. Le erogazioni premiali infatti – a differenza dei normali incrementi retributivi – non sono finalizzate alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, bensì ad aumentare l’efficienza e la produttività aziendale. Esse dunque vengono riconosciute solo al verificarsi delle condizioni previste dal contratto.

Indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Le erogazioni possono essere previste anche distintamente per settore merceologico, al fine di facilitare l’individuazione di indicatori mirati e selettivi. Per determinare tali incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, nel contratto territoriale devono essere individuati idonei indicatori di riferimento. A mero titolo esemplificativo si elencano, qui di seguito, alcuni possibili indicatori di riferimento, con la relativa fonte:

  • valore della produzione agricola (fonte: Istituto Tagliacarne; INEA)
  • prezzi alla produzione e all’ingrosso, verificando gli scostamenti in più o in meno e ricavando le relative percentuali (fonte: Camere di Commercio)
  • andamento del mercato all’ingrosso dei prodotti, verificando le contrattazioni e i quantitativi e ricavandone le percentuali in più o in meno (fonte: Camere di Commercio);
  • valore aggiunto agricolo ai prezzi di base (fonte: Camere di Commercio);
  • livello di occupazione in termini di numero di lavoratori e giornate lavorate, verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione e quantificandone le percentuali (fonte: INPS o ISTAT);

Naturalmente è preferibile che vengano scelti almeno due degli indicatori sopra elencati, stabilendo anche il rapporto tra di loro. È evidente che si tratta solo di un’elencazione esemplificativa e che altri parametri significativi potranno essere individuati dalle parti a livello territoriale, determinando anche l’incidenza dei riferimenti sopra citati, sempreché si tratti di parametri certi e oggettivamente rilevabili.

Procedura La verifica delle condizioni indicate dal contratto collettivo territoriale per la corresponsione del premio richiede – oltre all’acquisizione del dato ufficiale di riferimento – una complessa valutazione dei rapporti tra i diversi indicatori selezionati. Sorge quindi la necessità di individuare una sede nella quale possono essere raccolti i dati ed / effettuate le valutazioni necessarie. La sede più opportuna, a nostro avviso, è quella degli osservatori territoriali esistenti, ovvero di appositi tavoli tecnici , in cui siedono tutti gli attori della contrattazione.

A detti soggetti potrà essere demandata la raccolta e verifica dei dati, nonché la dichiarazione di . sussistenza (o meno) dell’incremento di produttività, qualità o di altri elementi di competitività che determina la corresponsione dell’erogazione premiale. Il premio di produttività territoriale, nel caso in cui le parti dichiarino la sussistenza degli elementi per la sua corresponsione, potrà essere erogato all’inizio dell’anno solare successivo a quello di riferimento.

Il premio di risultato può competere sia ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che ai lavoratori assunti a tempo determinato.

Casi di esclusione L’individuazione di indicatori a livello territoriale, ancorché distintamente per settore merceologico, comporta l’inevitabile rischio di valutazioni di tipo medio e massivo che possono prescindere dal reale andamento delle singole imprese operanti nel territorio e/o nel settore merceologico di riferimento. Sussiste quindi la necessità di individuare, preventivamente, dei casi oggettivi di esclusione dall’obbligo di corresponsione del premio, laddove ne scattino i presupposti, per le aziende che si trovino in determinate situazioni. E così, a mero titolo di esempio, nei contratti territoriali potrà essere prevista l’esclusione dall’obbligo per le aziende:

  • rientranti nei territori in cui sia stato dichiarato dalle competenti autorità nazionali e/o territoriali lo stato di calamità; . la cui produzione prevalente rientra in comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, lo stato di crisi e/o lo stato di emergenza per rischio sanitario; in crisi interessate da processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione nell’anno di riferimento, nonché da contratti di solidarietà di tipo difensivo; in fase di start-up per la durata di ____.

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