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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 19

RETRIBUZIONE

1) Lavoratori a tempo indeterminato.

La retribuzione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (allegato 1) è costituita da:

a) retribuzione nazionale conglobata mensile, distinta per livello;
b) stipendio o salario di II^ livello contrattuale.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169.

Il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al 1^ comma del presente articolo.

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenza volontarie, malattia, od infortunio e ove previsto per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salariale.

 

2) Lavoratori a tempo determinato

La retribuzione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo deteminato (allegato 2) è costituita da:

a) retribuzione nazionale conglobata giornaliera, ottenuta dividendo quella mensile per 26, distinta per livello;
b) stipendio o salario di II^ livello contrattuale.

All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3^ elemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.

Ferie              8,33%
13a                 8,33%
14a                 8,33%
Festività         5.45%
Totale             30,44%

Tale percentuale è calcolata sugli elementi di cui alle lettere a) e b), del primo comma del punto 2 del presente articolo.

All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della retribuzione nazionale conglobata, del salario di I livello contrattuale, nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Il TFR non si calcola sul 3^ elemento e la percentuale del 9% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per il 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni.

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