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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019) – Allegati

ALLEGATI AL CCNL

ALLEGATO 1 PRINCIPI INFORMATORI DEL SISTEMA CONTRATTUALE

Nella riconferma e condivisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti secondo i principi dei Protocollo del luglio ‘93, recepiti nel CCNL di settore 12 luglio 1995 e ribaditi nel Patto trilaterale di dicembre ‘98, il negoziato verifica la praticabilità di un’applicazione di detto sistema tale da rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del lavoro. In relazione a tale obiettivo, si condividono, nel presente documento di lavoro, i seguenti punti cardine di riferimento all’interno dei quali la riflessione deve essere condotta e sviluppata:

  1. l’attuale articolazione dei livelli di contrattazione, secondo gli assetti così come definiti dalle fonti richiamate, rimane inalterata;
  2. il nuovo approccio deve essere ricercato nell’ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale, anche con riferimento ai costi;
  3. il CCNL, pertanto, deve essere strumento regolatore, con norme definite, di diritti e doveri reciproci;
  4. ferma restando l’attuale normativa del CCNL, a livello aziendale, territoriale di settore o di comparto, possono individuarsi soluzioni su specifiche materie, tassativamente indicate dal CCNL stesso, secondo schemi verificabili dalle parti a livello nazionale, nel persegui- mento dell’obiettivo dell’accrescimento dei livelli di efficienza, produttività e redditività e della flessibilità nell’utilizzo del complesso dei vari Fattori produttivi, armonizzando il perseguimento di tali obiettivi con le esigenze dei lavoratori, in una logica di reciproche convenienze.

La ricerca di tali soluzioni a livello aziendale – coerentemente con i principi generali, così come risultanti rispettivamente dal Protocollo del 93, dall’Accordo di settore del luglio del ‘95 e ribaditi dal Patto trilaterale del dicembre ‘98 – non ha carattere di obbligatorietà ed automaticità;

  1. coerentemente con questa impostazione non sono pregiudicate bensì salvaguardate le soluzioni e gli accordi aziendali, a livello territoriale di settore o di comparto, già raggiunti;
  2. le parti a livello nazionale, conseguentemente, anche utilizzando l’Osservatorio, assumono una funzione di monitoraggio e indirizzo della contrattazione di II livello, secondo procedure consensualmente definite nel CCNL;
  3. le linee della contrattazione di II livello potranno essere oggetto di valutazione congiunta delle parti a livello nazionale, prima dell’avvio della relativa “stagione”.ALLEGATO 2Le Parti, fermo restando quanto previsto nell’Accordo Interconfederale del 5 aprile 1990, auspicando un’intesa interconfederale che subentri a regolare la presente materia, convengono di applicare quanto segue:
  4. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;
  5. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex 19 della legge
  6. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferiti dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL o almeno dal 30% dei lavoratori delle imprese. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

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