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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario nominale giornaliero di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del mattino successivo;

c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 13.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le nove settimanali.

Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione.

Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribuzione sono le seguenti:

a) lavoro straordinario 29%

b) lavoro notturno 40%

c) lavoro festivo 40%

d) lavoro straordinario festivo 50%

e) lavoro notturno festivo 60%

Il lavoratore che svolge almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero di lavoro nel periodo definito dal DL 66/2003 art. 1 comma 2 lettera d) è considerato lavoratore notturno.

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