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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 23

INDENNITA’ PER LAVORI DISAGIATI

Le condizioni di lavoro disagiate non strettamente riconducibili ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sono indennizzabili.

Le parti debbono, prima dell’avvio della contrattazione integrativa territoriale, definire l’elenco delle lavorazioni interessate.

I trattamenti economici in essere nei territori attribuiti dalla contrattazione ai fini dell’articolo 26 del CCNL 1/1/2000 – 31/12/2003 saranno attribuiti in cifra ad personam.

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