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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 37

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente articolo, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti:

  1. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 54 del 1982;
  2. cessazione dell’attività aziendale;
  3. sostanziale riduzione dell’attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.

Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato, nei casi e con le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi preventivamente anche

saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva.

In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le organizzazioni sindacali.

  1. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti: violenza e vie di fatto;
  2. riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre tre mesi;
  3. modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.

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