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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 17

SERVIZIO DI LEVA

Superato il periodo di prova, la ferma volontaria e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

L’azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari con ferina prefissata di un anno di cui all’art.3 della legge 23 agosto 2004 n°226, il relativo periodo sarà utile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione.

Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell’anzianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio.

Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico durante il periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n°653.

Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo di mettersi a disposizione dell’azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955 n°370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionario.

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