Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 25

TRASFERTE E MISSIONI

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate a piè di lista, previa documentazione, entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.

I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio.

Il tempo impiegato per il viaggio alla guida della macchina operatrice dalla sede aziendale sino al fondo terreno da trattare e ritorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.

L’eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario.

Nel caso in cui il lavoratore si avvale del servizio di trasporto, che il datore di lavoro è normalmente tenuto, al fine di ridurre il disagio del lavoratore, ad organizzare ed assicurare dalla sede aziendale fino al fondo e/o terreno oggetto della lavorazione, al lavoratore stesso spetterà l’indennità di trasferta ex art. 51 comma 5o del TUIR, così come regolata nel presente articolo.

Nel caso previsto dal precedente comma, l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore svolge la sua attività presso il fondo/terreno del Committente e l’eventuale tempo eccedente il normale orario di lavoro svolto presso il fondo/terreno verrà remunerato attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario previste dal presente CCNL.

Nel caso in cui il lavoratore faccia uso del proprio mezzo, allo stesso spetterà il trattamento previsto dall’art. 24 del CCNL oltre all’indennità di trasferta come sopra definita.

Il tempo impiegato per il viaggio dalla sede aziendale al fondo/terreno dove si svolge l’attività lavorativa e ritorno, darà diritto ad una indennità forfettaria di trasferta, per ogni giornata di prestazione effettiva, non inferiore alle seguenti misure:

– fino a 15 km, euro 16,00;
– da 16 a 30 km, euro 28,00;
– da 31 a 50 km, euro 38,00;
– oltre 50 km, euro 44,00.

Per le aree metropolitane la distanza indicata nella precedente tabella verrà calcolata dalla sede dell’azienda anziché dal confine del territorio comunale.

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