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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019) – Industria Saccarifera

NORME INTEGRATIVE

26. Gratifica venticinquennale

Ricorrendo per qualsiasi lavoratore – operaio o impiegato – 25 anni di servizio prestato ininterrottamente presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di fabbriche facenti capo alla stessa società) questa concederà all’interessato una gratifica venticinquennale nella misura non inferiore ad una mensilità della retribuzione normale per gli impiegati e a 200 ore della retribuzione normale per gli operai.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per causa di morte o di invalidità permanente, saranno liquidati agli aventi diritto o al lavoratore i ratei corrispondenti agli anni interi maturati in funzione di 8 ore annue per gli operai e 7 ore per gli impiegati.

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

In caso di passaggio diretto e immediato di lavoratori fra aziende o gruppi del settore saccarifero, che siano o siano stati disciplinati con accordo collettivo per trasferimento dell’azienda con assunzione ex novo, ma con riconoscimento di anzianità convenzionale per taluni istituti contrattuali (aumenti di anzianità, periodo di ferie e di preavviso, ecc.) detto riconoscimento si intende esteso, a favore dei lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente contratto, anche all’istituto della gratifica venticinquennale.

27. Maggiorazioni di zona

Per i comuni di Genova, Milano e Roma i minimi tabellari saranno maggiorati del 2% per gli operai e del 3% per gli impiegati.

28. Assicurazione contro i rischi del lavoro

Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono sog- getti, l’azienda dovrà provvedere a sue spese all’assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.

Detto impegno da parte dell’azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.

Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:

a) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;

b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità

Con l’accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l’azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assi- curazione.

Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell’impiegato dovrà corrispondere, a cura dell’azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.

Nel caso in cui l’azienda non ottemperasse all’impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

29. Alloggi di servizio

Il lavoratore che fruisce di alloggio di servizio in relazione al rapporto di lavoro, dovrà rendere liberi i locali ad esso assegnati entro e non oltre il terzo mese seguente la rescissione del rapporto di lavoro stesso e la conseguente effettiva cessazione del servizio.

Il lavoratore dimissionario dovrà lasciare liberi i locali dell’alloggio con l’ultimazione del periodo di preavviso effettuato in servizio.

30. Professionalità dei lavoratori

Il settore conferma il suo interesse ad una sempre miglior professionalità dei lavoratori, adeguata alle nuove tecnologie, da realizzarsi in termini operativi attraverso attività interne di qualificazione e/o riqualificazione, anche attraverso il sistema degli “affiancamenti”.

Ciò non esclude, per quanto attiene i giovani lavoratori che si dovessero assumere per sopperire alle necessità aziendali, il ricorso a specifiche forme di lavoro previste dalla vigente normativa, quali l’apprendistato e i contratti di formazione e lavoro.

31. Quadri(7)

Circa i lavoratori degli zuccherifici da attribuire alla qualifica di quadro secondo le norme dell’art. 23 del contratto, se ne indicano i profili come segue:

  • il responsabile e coordinatore dei vari servizi tecnico-produttivi di campagna e intercampagna;
  • il responsabile e coordinatore dei vari servizi amministrativi di campagna e intercampagna;
  • il responsabile e coordinatore in stabilimenti produttivi dei servizi agricoli di campagna e intercampagna;

che prestino la loro attività in unità operative aventi le caratteristiche indicate nella decla- ratoria contrattuale del 1° livello super.

(7) La presente integrazione completa il testo dell’art. 23.

32. Mense aziendali

Periodo di intercampagna

Per quanto concerne l’istituto della “mensa” durante il periodo di intercampagna si fa rinvio agli accordi in vigore in sede aziendale.

Periodo di campagna

A far data dalla campagna saccarifera 1988, l’istituto della “mensa” diverrà operativo anche durante la campagna saccarifera medesima, secondo gli accordi che saranno raggiunti fra la Direzione aziendale e la RSU, a livello di azienda o di gruppo, con l’assistenza dell’Assozucchero e della Fai-Flai-Uila.

Data la particolare situazione di fatto esistente nel periodo suddetto si conviene che, nelle predette intese, dovranno essere seguiti in termini operativi gli indirizzi tutti già consensualmente fissati nell’accordo nazionale integrativo 31/7/1983 che si intende qui trascritto in ogni sua parte.

* * *

Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall’Accordo Interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le Parti confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c. c. – così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 – né degli altri istituti contrattuali e di legge.

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