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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 34 – Occupazione e orario di lavoro

Le parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle esigenze di competitività del settore, con particolare riferimento a quanti non sono in condizioni di ricevere dai trattamenti di legge una risposta adeguata.

Resta ferma l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi. Le parti concorda- no che la quota a carico della Cassa Integrazione Guadagni sarà anticipata dall’azienda qualora la prevista autorizzazione non pervenga in tempo utile per la liquidazione delle paghe mensili.

Per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi  di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determino esuberi occupazionali, sia opportuno individuare misure tese a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.

Nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, saranno esaminate, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative ed economiche delle singole imprese, e ferma restando l’autonomia delle parti a livello aziendale nel valutarne la praticabilità, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni d’orario annuo, nonché i permessi per ex-festività di cui all’art. 27 ed i residui delle giornate di ferie di cui all’art. 35, la fruizione delle festività cadenti di domenica e riposi a fronte del pagamento della ex festività del 4 novembre.

Inoltre in caso di temporanee crisi aziendali le parti, ove necessario, potranno fare ricorso ad ulteriori riduzioni di orario di lavoro utilizzando a tal fine corrispondenti quote di retribuzione derivanti da istituti da individuare a tale livello.

In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati di tali misure, attuate in relazione alle occorrenze di cui al primo comma e per i tempi necessari al superamento di tali situazioni, del loro grado di diffusione e delle conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l’opportunità di un consolidamento delle disposizioni di cui al comma precedente con il successivo contratto collettivo di categoria.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti non intendono porre a carico delle aziende cooperative il trattamento spettante ai lavoratori per contrazioni lavorative integrabili ai sensi delle leggi vigenti in materia né conseguentemente limitare il diritto da parte dei datori di lavoro di chiedere l’intervento della Cassa integrazione guadagni secondo la vigente normativa e/o quelle future.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER IL SETTORE SACCARIFERO

In caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro degli operai avventizi, ove essi siano tenuti a disposizione fuori dello stabilimento, l’azienda integrerà il trattamento della Cassa integrazione guadagni di cui alle vigenti disposizioni legislative – qualora ricorrano le con- dizioni del suo intervento – fino alla concorrenza del 50 per cento della retribuzione normale giornaliera in modo che, in complesso, l’operaio venga comunque a realizzare, per tutto il periodo tenuto a disposizione, il 50 per cento di quanto avrebbe percepito se la sospensione non fosse avvenuta.

Gli operai di cui al precedente comma cesseranno di essere a disposizione con semplice avviso affisso in portineria da parte della Direzione dello stabilimento 24 ore prima.

Qualora ricorrano le condizioni sopra descritte, per i dipendenti a tempo determinato di aziende cooperative inquadrate nel settore previdenziale agricolo in virtù dell’art. 2 della Legge 240/1984, l’azienda potrà utilizzare ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale di lavoro, le ore di flessibilità, di riduzione dell’orario di lavoro e delle ferie maturate od in via di maturazione.

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