Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 23 – Quadri

Le parti intendono dare esplicita applicazione contrattuale alla legge 190 del 17.5.1985 sul riconoscimento dei quadri, cogliendo all’interno della struttura organizzativa aziendale, le funzioni del quadro in relazione alla complessità dei ruoli organizzativi, nonché alle competenze professionali esistenti.

Le parti concordano quindi, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 della legge 190/1985 di considerare quadri “quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dell’elaborazione delle strategie dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi di impresa con autonomia nella gestione delle risorse, gestendo e coordinando significative unità organizzative, ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente elevato. Tali lavoratori sono caratterizzati da notevole assunzione di responsabilità e attitudine a lavorare per obiettivi globali e integrati”.

Le parti concordano che i lavoratori quadri vadano individuati nell’ambito della 1A e 1° categoria del sistema di inquadramento professionale in vigore, fermo restando la non automaticità tra appartenenza al livello e attribuzione della qualifica di quadro.

  1. I criteri che definiscono l’appartenenza alla categorie dei quadri sono riferibili:
    1. rispondenza alle attese dell’organizzazione in termini di:
      • competenze tecnico-professionali ed attitudine all’aggiornamento;
      • capacità gestionali in riferimento alla programmazione e controllo;
      • capacità di gestire e motivare le risorse umane affidate;
      • capacità di promuovere e gestire l’innovazione;
      • rapporto fra obiettivi e risultati conseguiti.
    2. Rispondenza del ruolo affidato alle caratteristiche di:
      • complessità e difficoltà del contesto in cui il quadro deve operare;
      • competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
      • ampiezza dell’autonomia e delle deleghe di potere ricevute;
      • grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo
  1. Indennità di funzione

Si concorda di istituire per i lavoratori quadri una “indennità di funzione quadri” articolata sui due livelli in cui è stata definita la figura professionale del quadro e in relazione agli specifici contenuti professionali e funzioni svolte.

Detta indennità, legata allo svolgimento delle funzioni di quadro, verrà definita a livello aziendale in relazione al riconoscimento della qualifica di quadro, nonché in relazione alla complessità dei ruoli e alla professionalità individuale espressa.

Essa verrà determinata in relazione ai criteri di valutazione oggettivi e soggettivi prima esplicitati fermo restando criteri di omogeneità e uniformità.

A decorrere dal 1.6.2007 la misura minima della indennità di funzione è di €. 120,00 (centoventi) per i quadri di livello 1A e di €. 90,00 (novanta) per i quadri di primo livello.

Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità contrattualmente previste e conteggiate ai fini del TFR.

Resta inteso che al decadere delle funzioni e/o ruoli svolti la suddetta indennità sarà mantenuta ad personam.

  • L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale diretta al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

A tal fine a livello aziendale sarà svolto annualmente un confronto sui programmi di formazione.

Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte.

In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi continuativi.

Articoli Correlati