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CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli (2016-2019)

Art. 66 – Disposizioni generali

Contratti territoriali

Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.

I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:

A) individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall’art. 17 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
B) lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impiegati a tempo pieno presso una sola azienda (ved. art. 28);
C) gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattenere all’impiegato per la eventuale fornitura allo stesso dell’abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura, nonché l’ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
D) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l’abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
E) la determinazione del compenso, spettante all’impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli (ved. art. 34);
F) la individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l’azienda;
G) la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell’orario di lavoro (art. 19, commi 3, 4 e 5);
H) la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della ‘banca delle ore’ (art. 20, commi 5 e 6);
I) la eventuale forfetizzazione delle trasferte di cui all’art. 35 stabilendone l’importo, i tempi e le modalità;
L) la determinazione dell’indennità oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie impiegatizie (art. 11, comma 7);
M) la corresponsione di una indennità forfetaria in caso di lavoro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche (art. 11, comma 14);
N) la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri (art. 11, comma 15).

Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.

I contratti territoriali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni.

Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.

Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.

Anche al rinnovo dei contratti territoriali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del conflitto.

I generi in natura prelevati dai dipendenti e forniti dall’azienda, sono valutati ai prezzi delle mercuriali della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, per vendita all’ingrosso, franco azienda, al momento del prelevamento.

Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno direttamente per la stipula dei contratti territoriali.

Entro 6 mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti provvedono alla stesura del testo coordinato del contratto territoriale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti confermano l’opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.

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