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CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli (2016-2019)

Art. 12 – Contratti di inserimento*

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del avoro delle seguenti categorie di persone:

  1. soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
  2. disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
  3. lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; o lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
  4. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
  5. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

H contratto di inserimento è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge artt. 54-59, d.lgs. 276/2003), dall’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 allegato “H”), salvo quanto appresso specificate.

H periodo di prova è fissato in 45 giorni per i contratti di durata fino a 12 mesi ed in 2 mesi per i contratti di durata superiore.

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti di cui alle precedenti lettere t) e d), con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore di più di un livello rispetto a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.

* contratto di inserimento di cui agli artt. 54 59 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276 è stato abrogato dall’art. 1, comma 14 della legge 28.6.2012, A. 92. Secondo quanto previsto dal successivo comma 15 del citato art. 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate-ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.

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