Articoli CCNL

FERRERO 2018-2022

OCCUPAZIONE 

Le parti, valutando positivamente i significativi risultati occupazionali raggiunti in merito alle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, si danno reciprocamente atto circa l’opportunità di mantenere anche in futuro l’impostazione aziendale fino ad oggi adottata relativamente alle modalità di attivazione dei rapporti occupazionali che saranno accompagnati nel loro sviluppo dalle varie iniziative formative previste nel capitolo “Formazione”.

Tale modalità prevede la loro articolazione in tre diverse fasi:

  1. attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, così come previsto dai diversi accordi locali e nell’ambito di quanto previsto dal CCNL e dall’Accordo di settore del 17/3/2008 che le Parti confermano quale cornice normativa di riferimento per tale tipologia contrattuale, confermando altresì che le esigenze Aziendali sottese all’attivazione di tali contratti rispondono pienamente al concetto di stagionalità per come definito in tale accordo; la stessa fase continuerà ad essere rafforzata attraverso l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante come più avanti definiti;
  2. attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale come regolamentati dalle parti negli accordi locali;
  3. attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time.

Le Parti confermano quindi che, in occasione di instaurazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale verrà fatto prioritario ricorso, ancorché non esclusivo e totale e compatibilmente con le diverse professionalità che si renderanno necessarie, al personale precedentemente assunto con contratto a tempo determinato; allo stesso modo in caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time, verrà fatto prioritario ricorso, fatte salve le specifiche esigenze professionali, al personale in forza con contratto part-time verticale.

 

Percorsi di lavoro a tempo determinato 

In un contesto caratterizzato da elevata dinamicità, crescenti, sfide tecnologiche e rapida evoluzione della professionalità, il mercato del lavoro dovrà sempre più possedere le caratteristiche di flessibilità ed elasticità necessarie a rispondere in maniera coerente alle esigenze organizzative e tecniche de sistema produttivo.

Le Parti prendono atto che i positivi risultati occupazionali finora raggiunti in Ferrero sono frutto delle azioni perseguite al fine di migliorare la competitività aziendale, anche sotto il profilo costistico, salvaguardando al contempo le indispensabili compatibilità professionali. In un contesto come quello sopra enunciato, è stato positivamente valutato dalle parti come, per soddisfare le esigenze tecnico/produttivo/organizzative di durata anche molto limitata verificatesi di volta in volta nei diversi siti produttivi italiani, lAzienda abbia continuato a fare esclusivo ricorso a personale con contratto di lavoro subordinato, grazie all’adeguata strumentazione di flessibilità contrattuale oggi confermata.

D’altro canto, al fine di valorizzare l’esperienza professionale acquisita, nonché di favorire un adeguato percorso di crescita professionale al personale assunto con contratti a tempo determinato, le Parti concordano inoltre sulla opportunità di continuare a coinvolgere lo stesso nelle iniziative formative di aggiornamento previste nei diversi siti e di prevedere delle modalità più rapide in riferimento al percorsi formativi per i riconoscimenti professionali previsti, per quei lavoratori stagionali che siano oggetto di stabilizzazione da stagionale a part-time.

Le Parti si confermano di elevare a 18 mesi il termine per l’estinzione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato a favore delle lavoratrici madri che abbiano partorito nei 12 mesi dalla cessazione del rapporto stesso, ferma restando la necessità da parte della lavoratrice di manifestare la propria volontà in tal senso nei tempi normativamente previsti.

In relazione alle esigenze sostitutive individuate al punto 2) del capitolo “Le persone in Ferrero” le Parti confermano la possibilità di inserire personale con contratto a termine part time orizzontale.

In caso di assunzione di personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del presente Accordo Integrativo aziendale, le R.S.U., o gli esecutivi delle stesse, ovvero le rappresentanze sindacali della rete commerciale, saranno preventivamente informate circa l’applicazione di quanto sopra convenuto.

 

Apprendistato

Le Parti, alla luce della positiva esperienza ad oggi maturata e coerentemente con quanto concordato nei precedenti Accordi Integrativi riconoscono che l’utilizzo del contratto di apprendistato professionale ha ampliato le opportunità di stabilizzazione di personale adeguatamente qualificato.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale tipologia contrattuale risponde in modo efficace alle esigenze aziendali offrendo al contempo ai giovani una valida opportunità di qualificazione finalizzata ad un inserimento lavorativo stabile e ritengono pertanto di continuare ad utilizzarla ove possibile.

I contratti di apprendistato professionalizzante sono regolati dall’art. 21 del CCNL vigente e, fermi restando i contenuti di tale norma con riferimento agli obblighi formativi e alle modalità e articolazione della stessa, per questi è prevista una distribuzione della prestazione lavorativa in forma di part time verticale, nella misura di 7 mesi e 3 settimane all’anno, secondo le regole di flessibilità definite negli accordi applicati presso i diversi siti produttivi.

Già con il precedente Accordo Integrativo sono state definite due tipologie di apprendista, che vengono riconfermate anche per il prossimo quadriennio:

  1. macchinista semplice (riservata ai neo-inseriti), finalizzata al raggiungimento del 5° livello, la cui durata è fissata in 2 anni con prestazione di 7 mesi e 3 settimane all’anno;
  2. macchinista polivalente (riservata al personale con precedenti esperienze in Azienda di massimo complessivi 12 mesi), finalizzata al raggiungimento del 4° livello, la cui durata è fissata in 3 anni con prestazione di 7 mesi e 3 settimane all’anno.

Per quanto attiene ai profili formativi nonché ai relativi percorsi, che saranno realizzati con le modalità di cui all’art. 21 del CCNL, si farà riferimento al Verbale di Accordo su apprendistato professionalizzante sottoscritto in data 24/4/2012 allegato al CCNL.

L’Azienda conferma inoltre che, al fine di valorizzare il periodo di apprendistato come momento privilegiato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quale trattamento di miglior favore rispetto al vigente CCNL, provvederà ad integrare il trattamento di malattia degli apprendisti secondo le regole di cui all’art. 47 del CCNL e calcolare l’anzianità utile per la maturazione degli scatti fin dall’inizio del periodo di apprendistato, secondo quanto previsto all’art 53 del CCNL. L’applicazione della tipologia contrattuale oggi confermata continuerà ad essere analizzata a livello di R.S.U. di stabilimento annualmente, mentre il Comitato Consultivo, con cadenza biennale, monitorerà l’andamento occupazionale relativo agli apprendisti professionalizzanti assunti nelle realtà produttive, anche con riferimento al conseguimento delle qualifiche professionali e alle auspicabili stabilizzazioni realizzate.

 

 

Articoli Correlati