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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 28-quater – Telelavoro e lavoro “agile”

Le parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano sia il telelavoro che il lavoro “agile” quali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.

Telelavoro

Per telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata presso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso, con   il prevalente supporto di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela, ecc.

Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria e che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro – anche a tempo determinato e/o parziale – è di esclusiva competenza del datore di lavoro.

Le parti rimandano a quanto già disciplinato dall’Accordo interconfederale del 09.06.2004, soprattutto con riferimento alle condizioni, all’organizzazione e agli strumenti di lavoro, alla protezione dei dati e al diritto alla riservatezza, nonché alla tutela della salute e sicurezza e dei diritti sindacali.

Le parti a livello aziendale potranno definire ulteriori disposizioni, compresi eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo.

Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti questo istituto, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.

Lavoro “agile”

In attesa di una specifica normativa che definisca e disciplini questo nuovo istituto, le parti intendono per lavoro “agile” una prestazione di lavoro subordinato che si svolga al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.

Resta inteso che il lavoro “agile” potrà essere attuato su base volontaria e che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro “agile” – anche a tempo determinato e/o parziale – è di esclusiva competenza del datore di lavoro.

Le parti a livello aziendale potranno definire ulteriori disposizioni, compresi eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro “agile”.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo.

Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti questo istituto, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.

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