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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 29 – Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni.

Maggiorazioni

Ai fini legali, per lavoro straordinario, si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimana- li, mentre, per i lavoratori di cui all’ottavo comma dell’art. 27 per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali e, per le lavorazioni nei periodi di stagionalità, quello prestato oltre gli orari previsti dalla legge.

Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario  è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all’attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno (quali ad esempio bilanci, inventari).

Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.

Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 32. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno della settimana a norma di legge.

Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.lgs. n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11, secondo comma, del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di gravi- danza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).

In aggiunta alle esclusioni richiamate al precedente comma, al fine di favorire il reinserimento in azienda delle lavoratrici madri, potrà essere concesso – su richiesta della lavoratrice interessata e compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative – un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno, per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio e fino al compimento dell’ottavo anno.

L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata. Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventiva- mente autorizzato dalla Direzione dell’azienda. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Per il lavoro effettuato nei modi sopra definiti sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti.

Dette maggiorazioni debbono essere applicate sulla quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di Fatto (e cioè minimo tabellare, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale). Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.

Fermo restando quanto già previsto dal comma 4 dell’art. 28-bis, ove le lavoratrici madri e i lavoratori padri, nei primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l’interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’azienda accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (cd. banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.

Il lavoratore padre / lavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per utilizzare i riposti compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione a quanto il D.lgs n. 66 del 2003 affida alla contrattazione collettiva.

DICHIARAZIONE COMUNE

Al realizzarsi di una disciplina normativa di legge che definisca la nozione di lavoratore notturno ai fini della disciplina pensionistica, le parti si incontreranno entro i successivi 60 giorni, per la armonizzazione delle relative norme contrattuali.

PRIMA NOTA A VERBALE

Fermi restando i limiti e le condizioni fissate nella norma di cui sopra, per l’effettuazione di ore di lavoro eccedenti l’orario normale di 40 ore settimanali, la qualificazione legale ed     i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

SECONDA NOTA A VERBALE

Per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici, nelle lavorazioni eseguite su tre turni continui e avvicendati, il lavoro compreso nei due turni diurni sarà compensato con una maggiorazione del 5%.

Sono fatte salve le soluzioni concordate di miglior favore.

TERZA NOTA A VERBALE

A fronte di ammasso di prodotti qualora emergano difficoltà nell’applicazione dei regimi di flessibilità si potranno applicare le norme di cui al secondo comma del presente articolo.

QUARTA NOTA A VERBALE

Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, tenuto conto delle specificità dell’attività svolta dalle aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico-sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi accertabili non previsti e/o straordinari, le parti convengono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera c, della legge 409/1998, sulla inderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.

Tabella delle maggiorazioni
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno 45%
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 50%
3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 60%
4) Lavoro eseguito nelle festività 50%
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 40%
6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 50%
7) Lavoro a turni notturno 20%
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 45%
9) Lavoro notturno festivo

dal 1.1.1993 lavoro a turni notturni (*)

dal 1.1.1993 lavoro domenicale con riposo compensativo (*)

50%

30%

10%

(*) Tali incrementi non sono cumulabili con eventuali trattamenti di miglior favore aziendalmente in atto.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Le parti confermano che le maggiorazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 48 e 50, in quanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Analoga norma vale per i punti 5 e 12 delle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”.

QUINTA NOTA A VERBALE

Con riferimento al comma terzo dell’art. 27 ed al comma quinto dell’art. 29 le parti si danno atto che la contrattazione riguarda solo ed esclusivamente la verifica delle esigenze di distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni o di effettuare prestazioni supplementari e straordinarie nell’ambito del pacchetto di ore contrattuali.

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