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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 57 – Trattamento di fine rapporto

  1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge n. 297 del 29.5.1982.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del vigente art. 2120 C.C. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

  • minimo contrattuale;
  • aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;
  • aumenti di merito e/o superminimi;
  • contingenza a norma della legge 2.1886 n. 38 e successive modificazioni, nonché accordo interconfederale 31 luglio 1992;
  • EDR ex accordo interconfederale 31 luglio 1992;
  • premio di produzione o E.r.s. (per i PP.) di cui al CCNL 8.8.1991;
  • indennità di turno continuativa di cui all’art. 29;
  • cottimi;
  • provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i PP.;
  • 13a e 14a mensilità;
  • indennità di alloggio;
  • indennità maneggio denaro se corrisposta con continuità:
  • indennità sostitutiva generi in natura;
  • parte tassabile della diaria per i PP.;
  • indennità di funzione per i quadri.

Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3° comma dell’art. 2120 C.C..

La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori.

In caso di morte del lavoratore sono dovute agli aventi diritto le indennità previste dall’art. 2122 del C.C., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte Costituzionale e dalla legge 297/1982 agli effetti delle trattenute per eventuali anticipazioni.

L’Azienda cooperativa, all’atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore che ne faccia richiesta un certificato contenente l’indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte, della qualifica e livelli nei quali il lavoratore stesso è stato inquadrato.

L’Azienda, all’atto della risoluzione del rapporto, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente comma e ogni altro documento di pertinenza dell’interessato.

NOTA A VERBALE

Per il calcolo dell’indennità di anzianità al 31 maggio 1982 si fa ricorso alle norme contenute nel precedente CCNL.

B)  Anticipazioni

La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto

Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge 297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:

  • l’atto costitutivo della cooperativa;
  • dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
  • dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
  • impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 1 della richiamata L. 297/1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul TFR saranno con- cesse anche:

  • nell’ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione;
  • ai sensi della Legge 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei congedi per la formazione;
  • nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti rispetto al periodo di congedo obbligatorio, per un importo pari alla differenza tra l’indennità a carico dell’Istituto assicuratore ed il 100% della retribuzione normale netta relativa al periodo di congedo;
  • nel caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.lgs 151/2001, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, a fronte di presentazione di idonea documentazione.
  • per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) dell’art. 41 del presente contratto.

Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.

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