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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 2 – Struttura della contrattazione collettiva

Premessa

  1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998 e successivi accordi intervenuti in materia, ivi compreso l’Accordo Interconfederale 28 luglio 2015 – le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate – nonché delle intese di cui al Protocollo allegato, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
  • attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
  • regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una evoluzione delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire una dinamica degli effetti economici come da accordi intercorsi ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
  1. A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell’accordo interconfederale 28-7-2015, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
  2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di dare piena applicazione e far rispettare ai soggetti interessati, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme regolanti le relazioni industriali da esso previste.
  3. Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro cooperativo e riconoscendosi nel titolo 6 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5.4.1990 tra Centrali Cooperative ed OO.SS. Nazionali, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993, ivi compreso l’Accordo Interconfederale 28 luglio 2015.

Pertanto nel settore la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed aziendale.

Le parti condividono la valutazione positiva sulla importanza che riveste il contratto collettivo nazionale di lavoro come strumento normativo e di politica dei redditi e come centro regolatore della contrattazione di secondo livello.

Del pari condivisa è la valutazione positiva su una contrattazione di secondo livello legata al raggiungimento di risultati aziendali e sulla opportunità di una sua diffusione.

D’altra parte il raggiungimento di tali obiettivi presuppone la soluzione di problemi che attengono al collegamento tra i due livelli, alla individuazione della sede del secondo livello e alla necessaria obbligatorietà del CCNL.

Le parti, nel condividere l’obiettivo della diffusione della contrattazione integrativa a livello di settore, di macroarea o di filiera di cui al presente articolo, in particolare verso le realtà dove non è operante, si danno l’impegno di studiare a livello di comparto produttivo, modelli di incentivazione salariale legata al raggiungimento di incrementi di produttività, efficienza e redditività.

A)  Competenze del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento indicati in tal senso dalle intese intercorse.

Nell’ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti materie:

  1. sistema di informazione
  2. diritti sindacali
  3. sistema di inquadramento dei lavoratori
  4. orario di lavoro

Il contratto nazionale definisce per il secondo livello di contrattazione le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo altresì opportune garanzie procedurali di prevenzione del conflitto.

B)  Competenze della contrattazione aziendale

Obiettivo primario della contrattazione di secondo livello deve essere il miglioramento della competitività d’impresa intesa come condizione essenziale di stabilità e sviluppo della stessa favorendo la protezione dei livelli occupazionali e la creazione di nuove opportunità di lavoro, oltre all’adeguamento dei trattamenti economico-normativi e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

A tal fine tutti i lavoratori devono essere parte attiva nell’adeguare la propria professionalità al raggiungimento degli obiettivi aziendali di flessibilità organizzativa, aumento della produttività, di innovazione e competitività.

Fermo restando il rispetto della coerenza complessiva, in tema di politica dei redditi ed il riferimento all’andamento economico dell’impresa e alla sua redditività e tenendo conto del- la produttività eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al migliora- mento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione che avrà esclusivamente le seguenti caratteristiche:

  • erogazioni economiche direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di redditività, di produttività, di competitività, di qualità, in coerenza con le strategie d’impresa e con verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in relazione allo stato di attuazione dei citati programmi aziendali.

Tali erogazioni hanno la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori.

Nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli negoziali, il secondo livello di contrattazione ha inoltre competenza sulle seguenti materie:

  1. istituzione del Premio per obiettivi e relative norme attuative (art. 5);
  2. eventuale elevazione del numero degli RLS da 3 a 4 nelle cooperative o unità produttive con più di 450 dipendenti (art. 8, lettera D), 2° comma);
  3. eventuali controversie nell’applicazione dell’inquadramento del personale, così come l’in- quadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e/o nell’organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni (art. 21, I. Classificazione, 3° comma);
  4. i seguenti aspetti relativi alla distribuzione dell’orario di lavoro (art. 27):
  5. a) eventuale distribuzione settimanale su 6 giorni (3° comma, integrato dalla quinta nota a verbale dell’art. 29);
  6. b) schemi di distribuzione su base annuale, mensile e settimanale (4° comma);
  7. c) diverse modalità, nei confronti di quanto stabilito al 9° comma, di utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle festività abolite (10° comma);
  8. d) programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie (anche su disposizione dell’art. 35, 3° comma) ed all’utilizzo dei riposi individuali, come previsto dal 1° comma della parte “Programmazione annuale degli orari di lavoro”;
  9. e) a fronte di aumenti dell’occupazione, distribuzione dell’orario di lavoro negli stabilimenti dislocati nelle aree del Mezzogiorno secondo le opzioni previste dall’ultimo comma della parte “Programmazione annuale degli orari di lavoro”;
  10. modalità applicative relative all’utilizzo delle riduzioni di orario, nella realizzazione della flessibilità degli orari (art. 28, 7° comma);
  11. verifica delle esigenze di ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali al di là dei casi previsti dal 4° comma, dello stesso articolo (art. 29, 5° comma integrato dall’ultima nota a verbale dello stesso articolo);
  12. accordi per garantire lo svolgimento dell’attività produttiva in caso di assenze per il diritto allo studio (art. 36, 4° comma) e definizione dei criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari di tali diritti nella eventualità di cui al 10° comma dello stesso art. 36;
  13. possibilità di definire l’istituzione di una indennità di trasferta (art. 39);
  14. facoltà di accordi per il superamento di mense aziendali esistenti (art. 59, 1° comma).

Fermo restando il principio di non sovrapponibilità tra gli istituti ed i relativi costi della contrattazione nazionale e quelli propri della contrattazione aziendale, a livello aziendale potranno essere presentate e analizzate ulteriori richieste, in sintonia peraltro con quanto già disciplinato dall’art. 4, lettera A), comma 4, nonché dall’accordo interconfederale del 28 luglio 2015. Tutto ciò in considerazione del fatto di garantire, in un settore segnato da marcata differenziazione di prodotti, l’opportunità di accordi che possano favorire le specifiche scelte organizzative aziendali in relazione alle diverse esigenze competitive congiunturali e alla stagionalità. Sono titolari della negoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedure stabilite dal presente contratto le RSU costituite ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 luglio 2015 e dell’art. 11 e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti. Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle Associazioni cooperative territoriali.

Il presente punto recepisce la normativa in materia di contrattazione aziendale concordata tra le parti col protocollo sottoscritto il 7 febbraio 1994 (all. n. 6).

C) Contrattazione territoriale di comparto merceologico

Le prassi di contrattazione territoriale di settore o di comparto merceologico preesistenti alla data di stipula del CCNL saranno mantenute salvo diverse intese tra le parti titolari del contratto territoriale preesistente unitamente a quelle di livello regionale secondo le regole di cui all’art. 4.B)

Tale livello sostituirà quello aziendale e costituirà per le imprese cooperative interessate l’unico livello di contrattazione integrativa al CCNL.

Le materie di competenza di tale livello sono omologhe a quelle previste per la contratta- zione aziendale come analoghi sono criteri e parametri di riferimento.

La contrattazione a livello territoriale di settore o di comparto definirà pertanto erogazioni retributive rapportate ai risultati aziendali nell’ambito dei succitati criteri e parametri di riferimento.

IMPEGNO DELLE PARTI

In caso di insorgenza di particolari esigenze di introdurre contrattazione di secondo livello per settore o comparto merceologico territoriale pur in assenza di una prassi preesistente alla data di stipula del presente CCNL, le parti territorialmente interessate, unitamente a quelle nazionali, s’incontreranno, previa richiesta di una di esse, per una verifica e per le conseguenti soluzioni.

Resta inteso che in caso di innovazione delle prassi restano ferme le caratteristiche di cui al punto C) del presente articolo e le regole e procedure di cui al punto B) dell’art. 4.

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