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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019) – Allegati

ALLEGATO 2

Principi informatori del sistema contrattuale

Nella riconferma e condivisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti secondo i principi del Protocollo del luglio ‘93, recepiti nel Ccnl di settore 6 luglio 1995 e ribaditi nel Patto trilaterale di dicembre ‘98, il negoziato verifica la praticabilità di un’applicazione di detto sistema tale da rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del lavoro. In relazione a tale obiettivo, si condividono, nel presente documento di lavoro, i seguenti punti cardine di riferimento all’interno dei quali la riflessione deve essere condotta e sviluppata:

  1. L’attuale articolazione dei livelli di contrattazione, secondo gli assetti così come definiti dalle fonti richiamate, rimane inalterata;
  1. il nuovo approccio deve essere ricercato nell’ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale, anche con riferimento ai costi;
  2. il Ccnl, pertanto, deve essere strumento regolatore, con norme definite, di diritti e doveri reciproci;
  1. ferma restando l’attuale normativa del Ccnl, a livello aziendale possono individuarsi solu- zioni su specifiche materie, tassativamente indicate dal Ccnl stesso, secondo schemi veri- ficabili dalle Parti a livello nazionale, nel perseguimento dell’obiettivo dell’accrescimento dei livelli di efficienza, produttività e redditività aziendale e della flessibilità nell’utilizzo del complesso dei vari fattori produttivi, armonizzando il perseguimento di tali obiettivi con le esigenze dei lavoratori, in una logica di reciproche convenienze.

La ricerca di tali soluzioni a livello aziendale – coerentemente con i principi generali, così come risultanti rispettivamente dal Protocollo del 93, dall’Accordo di settore del luglio del ’95 e ribaditi dal Patto trilaterale del dicembre ’98 – non ha carattere di obbligatorietà ed automaticità;

  1. coerentemente con questa impostazione non sono pregiudicate bensì salvaguardate le so- luzioni e gli accordi aziendali già raggiunti;
  2. le Parti a livello nazionale, conseguentemente, anche utilizzando l’Osservatorio, assumono una funzione di monitoraggio e indirizzo della contrattazione aziendale, secondo procedu- re consensualmente definite nel Ccnl;
  3. le linee della contrattazione aziendale potranno essere oggetto di valutazione congiunta delle Parti a livello nazionale, prima dell’avvio della relativa “stagione”.

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