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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 41 – Mense aziendali

Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.

NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA SACCARIFERA

Durante la campagna saranno sospese le eventuali iniziative assistenziali consuetudinaria- mente praticate durante il periodo di intercampagna; per quanto attiene le mense aziendali, si fa rinvio a quanto al riguardo previsto dalle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”

DICHIARAZIONE COMUNE

Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 C.C. – così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 – né degli altri istituti contrattuali di legge.

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