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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 40 – Assenze – Conciliazione tempi di vita-lavoro

Le assenze debbono essere di norma notificate e motivate all’azienda entro i limiti dell’o- rario di lavoro giornaliero, salvo casi di giustificato impedimento; in detta ipotesi dovranno comunque essere notificate non oltre il giorno successivo a quello in cui si è verificata l’assenza.

Al lavoratore che ne faccia motivata richiesta, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, senza interruzione di anzianità.

Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere considerati in conto ferie, salvo quanto previsto dal 4° comma dell’art. 35.

Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta, ed al quale sia chiesto espressamente l’uso dell’automezzo e sia sospesa la patente di guida per infrazione commessa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di nove mesi, un’ aspettativa non retribuita non computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.

NOTA PER I VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Le assenze debbono essere immediatamente giustificate alla azienda.

Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l’azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali brevi congedi non sono computati in conto dell’annuale periodo di riposo.

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