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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 70 – Licenziamento per cause disciplinari

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:

  1. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
  2. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
  3. gravi offese verso i compagni di lavoro;
  4. lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Dire- zione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costru- zione di rilevanza;
  5. movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
  6. recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell’art. 69;
  7. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
  8. furto;
  9. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’a- zienda;
  10. danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
  11. trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
  12. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
  13. atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
  14. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
  15. concorrenza sleale;
  16. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
  17. insubordinazione grave verso i superiori.

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