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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 73 – Trattamento di fine rapporto – Anticipazioni

A) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

  • minimo contrattuale;
  • aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;
  • aumenti di merito e/o superminimi;
  • ex indennità di contingenza di cui alla legge 297/1982;
  • premio di produzione di cui al Ccnl 7 agosto 1991 – E.r.s.(per i VV.PP.) di cui al Ccnl 7 agosto 1991;
  • indennità di turno continuativa di cui all’art. 31;
  • cottimi;
  • provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i VV.PP.;
  • 13a e 14a mensilità;
  • indennità sostitutiva di mensa;
  • indennità di alloggio;
  • indennità maneggio denaro;
  • indennità sostitutiva generi in natura;
  • parte tassabile della diaria per i VV.PP.

Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3 comma dell’art. 2120 c.c..

La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori.

NOTA A VERBALE

Per il calcolo dell’indennità di anzianità al 31 maggio 1982 si fa ricorso alle norme contenute nel precedente Ccnl del 31 maggio 1980.

B) Anticipazioni

La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile(20). Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge 297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:

  • l’atto costitutivo della cooperativa;
  • dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
  • dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
  • impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;

(20)   In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 1991, la documentazione dell’avvenuto acquisto dell’immobile va prodotta all’azienda successivamente all’ottenimento dell’anticipazione.

c) fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 1 della richiamata L. 297/1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul f.r. saranno concesse anche:

  • nell’ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione(21);
  • ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei congedi per la formazione;
  • nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo obbligatorio, per un impor- to pari alla differenza tra l’indennità a carico dell’Istituto assicuratore ed il 100% della retribuzione normale netta relativa al periodo di congedo;
  • nel caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, di cui al comma 2 dell’art. 27 del DLgs 151/2001, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, a fronte di presentazione di idonea documentazione.
  • per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) dell’art. 47 del presente contratto.

Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.

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