Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 80 – Controversie individuali e plurime

Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al precedente articolo.

NOTA A VERBALE

Le parti nel confermare la obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, si impegnano ad incontrarsi, per coordinare tale clausola contrattuale con la eventuale disciplina legislativa o interconfederale che dovesse intervenire sulla materia.

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