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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 17 – Periodo di prova

L’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:
• sei mesi per i lavoratori del 1° livello super e del 1° livello;
• tre mesi per i lavoratori del 2°, 3° livello A e del 3° livello;
• un mese per i lavoratori del 4° e 5° livello;
• 12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.

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