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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 34 – Giorni festivi – Festività infrasettimanali e nazionali

Si considerano giorni festivi:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all’art. 33;

b) le festività del:

  1. 25 aprile (Anniversario della liberazione);
  2. 1° maggio (Festa del lavoro);
  3. 2 giugno (Festa della Repubblica)(14)

 

(14)   Ripristinato dalla legge n. 336 del 2000.

 

c) le seguenti festività infrasettimanali:

  1. Capodanno (1° gennaio);
  2. Epifania (6 gennaio);
  3. Lunedì di Pasqua (mobile);
  4. Assunzione (15 agosto);
  5. Ognissanti (1° novembre);
  6. Immacolata Concezione (8 dicembre);
  7. Natale (25 Dicembre)
  8. Santo Stefano (26 dicembre);

d) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede l’unità produttiva alla quale il lavo- ratore è addetto(15).

Per il viaggiatore che non faccia capo ad una unità produttiva il giorno del Santo Patrono sarà quello della località della sede della sua residenza contrattuale anche convenzionalmente stabilita.

Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge e/o inter- confederali. Il trattamento previsto da tali norme viene esteso alle festività di cui al punto d) fermo restando che in caso di assenza nel giorno del Santo Patrono dovuta a maternità, malattia o infortunio l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali.

Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giorna- liera della retribuzione di fatto.

Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con la domenica o con altra giornata festiva (salvo in quest’ultimo caso quanto previsto per il Comune di Roma dal D.P.R. n. 792 del 1985) le Associazioni territoriali degli industriali e i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori potranno determinare, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso.

In sostituzione delle ex festività abolite(16) e del trattamento per le stesse previsto dall’accordo interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese su- periore ai 15 giorni.

Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la R.S.U., e per i viaggiatori o piazzisti la competente rappresentanza sindacale, avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali.

Per quanto riguarda la festività del 4 novembre il lavoratore beneficierà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

(15) Per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma la giornata del 29 giugno: SS. Pietro e Paolo.

(16) Cfr.legge 54/1977 e D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

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