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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 51 – Minimi tabellari mensili.

I minimi tabellari sono quelli che risultano dalla tabella che segue:

 

TABELLA MINIMI

Liv. Par. Vecchi minimi al 30/11/2015

Incrementi totali richiesti nei 4 anni

Aumenti dal 1/01/2016

Nuovi minimi dal 1/01/2016

Aumenti dal 1/10/2016 Nuovi minimi dal 1/10/2016 Aumenti dal 1/10/2017

Nuovi minimi dal 1/10/2017

Aumenti dal 1/10/2018

Nuovi minimi dal 1/10/2018

Aumenti dal 1/09/2018

Nuovi minimi dal 1/09/2019

1S 230 2159,75 176,28 33,58 2193,33 25,18 2218,51 33,58 2252,09 41,97 2294,06 41,97 2336,03
1 200 1878,03 153,28 29,20 1907,23 21,90 1929,12 29,20 1958,32 36,50 1994,82 36,50 2031,31
2 165 1549,40 126,46 24,09 1573,49 18,07 1591,55 24,09 1615,64 30,11 1645,75 30,11 1675,86
3A 145 1361,59 111,13 21,17 1382,76 15,88 1398,63 21,17 1419,80 26,46 1446,26 26,46 1472,72
3 130 1220,75 99,64 18,98 1239,73 14,23 1253,96 18,98 1272,94 23,72 1296,26 23,72 1320,39
4 120 1126,83 91,97 17,52 1144,35 13,14 1157,49 17,52 1175,01 21,90 1196,90 21,90 1218,80
5 110 1032,94 84,31 16,06 1049,00 12,04 1061,04 16,06 1077,10 20,07 1097,17 20,07 1117,25
6 100 939,05 76,64 14,60 953,65 10,95 964,60 14,60 979,20 18,25 997,44 18,25 1015,69

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Liv. Par. Vecchi minimi al 30/11/2015

Incrementi totali richiesti nei 4 anni

Aumenti dal 1/01/2016

Nuovi minimi dal 1/01/2016

Aumenti dal 1/10/2016 Nuovi minimi dal 1/10/2016 Aumenti dal 1/10/2017

Nuovi minimi dal 1/10/2017

Aumenti dal 1/10/2018

Nuovi minimi dal 1/10/2018

Aumenti dal 1/09/2018

Nuovi minimi dal 1/09/2019

I 165 1549,40 126,46 24,09 1573,49 18,07 1591,55 24,09 1615,64 30,11 1645,75 30,11 1675,86
II 130 1220,75 99,64 18,98 1239,73 14,23 1253,96 18,98 1272,94 23,72 1296,66 23,72 1320,30

DICHIARAZIONE COMUNE

Con riferimento al quadriennio dicembre 2019 – novembre 2023, le Parti convengono che per ogni 1 per cento di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto – tenendo conto dell’andamento del settore, delle indicazioni del Governo e delle Parti Sociali, delle ragioni di scambio, dell’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, ecc. – sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrale 137, pari ad euro 21,43, da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

***

Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai).

La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per gli operai è stata effettuata senza oneri o vantaggi per l’azienda, o i lavoratori, in base ai seguenti criteri:

  1. il minimo di paga base oraria moltiplicato per 173;
  2. la misura giornaliera confederale dell’indennità di contingenza moltiplicata per 26;
  3. eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dall’indennità di contingenza, qualora lo consenta la loro natura e le loro caratteristiche, potranno essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui in premessa;
  4. la gratifica natalizia degli operai è stata trasformata in tredicesima mensilità (173 ore);
  5. le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella retribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con la domenica saranno compensate in base a 1/26 della retribuzione mensile.

La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile sulla base della tabella di cui sopra ed eventuali elementi retributivi accessori.

Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate, valgono le seguenti norme:

  1. a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause, che comportino il diritto all’intera retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 34;
  2. b) le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate dividendo per 173 la retribuzione mensile e da questa detratte.

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