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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 28

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

  1. il primo dell’anno;
  2. il 6 gennaio, Epifania del Signore;
  3. il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  4. il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  5. il primo maggio, festa del Lavoro;
  6. il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica
  7. il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
  8. il primo novembre, giorno di Ognissanti;
  9. il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale [1]
  10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
  11. il 25 dicembre, giorno di Natale;
  12. il 26 dicembre, S. Stefano;
  13. la festa del Patrono del luogo [2]

Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.

Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949, n. 260 e 31.3.1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:

  1. se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
  2. se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo.

Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato di cui all’articolo 56 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione.

Per i lavoratori operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 60 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 58.

A seguito della legge 5.3.1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del Dpr 28.12.1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:

  1. per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;
  2. per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.

Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:

  1. che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di stipendio o di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
  2. che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel quale caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

[1]          La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54.

[2]          Per il comune di Roma la festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).

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