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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Allegato 7

VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI AGRICOLI

Il seguente verbale di accordo è stato siglato in data 16 luglio 2002 dalle segreteria nazionali di FAI, FLAI e UILA e dalle associazioni cooperative AGICA-AGCI, ANCA-Legacoop, Federagroalimentare-Confcooperative.

Verbale di accordo

Le parti

considerate

  • le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;
  • la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento per l’assolvimento degli obblighi contributivi;
  • l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue;

verificato che il CCNL del 16.07.2002 non prevede un termine ultimo per il godimento delle ferie;

convengono quanto segue:

  • il termine entro il quale ferie devono essere fruite è stabilito nel trentesimo mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse;
  • le ferie maturate nel corso dell’anno 2002 possono essere legittimamente fruite entro il 30.6.2005;
  • eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31.12.2001 possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse.

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