Articoli CCNL

CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 29

FERIE

Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso).

Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, nonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Per i giovani dai 14 ai 16 anni vale l’art. 23 della legge n. 977 del 17 ottobre 1967.

Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo concordato con l’azienda, sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, il lavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro.

Per gli operai a tempo determinato il periodo di ferie di cui al comma 1 maturerà per 365mi in relazione alle giornate lavorate. Per il pagamento e il godimento delle stesse si fa riferimento all’articolo 60.

 

Nota a verbale

Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impiegati avvenuta con il CCNL per cooperative e consorzi agricoli 28.3.1988 è compensata con l’aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 30.

Articoli Correlati