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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 57

RIASSUNZIONE

I lavoratori a tempo determinato impegnati in attività produttive stagionali hanno diritto di essere riassunti, con le modalità previste dal presente articolo, presso la stessa sede aziendale e con le medesime qualifiche e mansioni.

Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle parti (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato di 12 mesi.

E’ demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della disponibilità, della professionalità, dell’anzianità di iscrizione al collocamento, del carico familiare.

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