Art. 60
RETRIBUZIONE
A decorrere dal 1.7.1998 i seguenti elementi della retribuzione, previsti dal CCNL 2.3.1995
- Paga base, distinta per livello;
- Indennità di contingenza, come da legge 26.2.1986 n. 38 e leggi o accordi successivi;
- D.R. di cui all’accordo interconfederale 31.7.1992
decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato “minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o giornaliero o orario.
Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’allegata tabella (All. n.1).
Operai agricoli
Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
a) Salario nazionale costituito da:
- Minimo contrattuale conglobato (v. tabella)
b) Salario integrativo
- Salario integrativo fissato in sede di contratto di II livello;
- Generi in natura o il corrispettivo in contanti quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine.
Ove il contratto integrativo faccia obbligo della concessione agli operai a tempo indeterminato dell’alloggio e degli annessi (orto, porcile, pollaio) il contratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione.
Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
Per gli operai agricolicon rapporto di lavoro a tempo determinato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
a) Salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato giornaliero o orario (vedi tabella)
All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi:
Festività | 5,45% |
Ferie | 8,33% |
13ma mensilità | 8,33% |
14ma mensilità | 8,33% |
Totale | 30,44% |
Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, ed in vigore dal 1.5.1991, è calcolata sul minimo contrattuale nazionale e sul salario integrativo. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del TFR di cui all’art. 66.
In relazione al disposto contenuto nel Dlgs 66/2003, così come modificato dal Dlgs 213/2004, il riconoscimento economico dell’istituto ferie nella retribuzione dell’operaio agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, tramite percentualizzazione dello stesso all’interno del terzo elemento, non costituisce impedimento all’effettivo godimento delle ferie maturate nel corso della durata del rapporto che rimane un diritto irrinunciabile. Tale riconoscimento economico deve intendersi quale mera anticipazione economica di quanto dovuto al lavoratore in caso dell’effettivo godimento o della eventuale mancata fruizione.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la normativa sul terzo elemento precedentemente in vigore non ha mai inteso disconoscere il diritto degli OTD alla fruizione delle ferie e che le modifiche al presente articolo hanno lo scopo di rendere più chiara tale volontà.
B) Salario integrativo
Salario integrativo fissato in sede di contratto di II livello. Sul salario integrativo si applica il terzo elemento, nella stessa misura prevista al punto precedente per il salario nazionale.
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all’art. 56, gli operai agricoli acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento.
Struttura salariale
Le due voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13ma e 14ma mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali.
Operai florovivaisti
Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
A) Salario nazionale costituito da:
- Minimo contrattuale conglobato (vedi tabella)
B) Salario integrativo
- Salario integrativo fissato in sede di contratto integrativo.
Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempodeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
a) Salario nazionale costituito da:
- Minimo contrattuale conglobato giornaliero o orario (vedi tabella)
All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi:
Festività | 5,45% |
Ferie | 8,33% |
13ma mensilità | 8,33% |
14ma mensilità | 8,33% |
Totale | 30,44% |
Tale misura del 3° elemento, espressa in percentuale, ed in vigore dal 1.5.1991, è calcolata sul minimo contrattuale conglobato e sul salario integrativo territoriale. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del TFR di cui all’art. 66.
In relazione al disposto contenuto nel Dlgs 66/2003, così come modificato dal Dlgs 213/2004, il riconoscimento economico dell’istituto ferie nella retribuzione dell’operaio agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, tramite percentualizzazione dello stesso all’interno del terzo elemento, non costituisce impedimento all’effettivo godimento delle ferie maturate nel corso della durata del rapporto che rimane un diritto irrinunciabile. Tale riconoscimento economico deve intendersi quale mera anticipazione economica di quanto dovuto al lavoratore in caso dell’effettivo godimento o della eventuale mancata fruizione.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la normativa sul terzo elemento precedentemente in vigore non ha mai inteso disconoscere il diritto degli OTD alla fruizione delle ferie e che le modifiche al presente articolo hanno lo scopo di rendere più chiara tale volontà.
b) Salario integrativo
Salario integrativo fissato in sede di contratto di 2° livello. Sul salario integrativo si applica il terzo elemento, nella stessa misura prevista al punto precedente per il salario nazionale.
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all’art. 58, gli operai florovivaisti acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il 3° elemento.
I contratti integrativi fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese, fermo restando il concetto che il salario è riferito alla paga oraria.
La paga mensile si ottiene moltiplicando quella oraria per 169.
La paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Struttura salariale
Le due voci salariali, salario nazionale e salario integrativo, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13ma e 14ma mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali.
Dal 1 luglio 2006 ai lavoratori inquadrati nel 3°, 4° e 6° livello sarà riconosciuto un superminimo collettivo non riassorbibile:
3° livello | € 14,56 |
4° livello | € 13,67 |
6° livello | € 12,22 |
Tali importi saranno aggiornati in base alle percentuali di aumento del minimo contrattuale conglobato applicate in sede di rinnovo del CCNL.
Operai non professionalizzati
Agli operai non professionalizzati si applica la normativa contrattuale del vigente CCNL.
Le parti convengono che il minimo contrattuale conglobato di cui alle tabelle allegate non subirà integrazioni nell’arco di vigenza contrattuale per il rinnovo della contrattazione territoriale.
Ai lavoratori che ne hanno precedentemente usufruito si applicano le condizioni di miglior favore contrattate.
Le parti si danno atto che tali retribuzioni, riferendosi ad operai avventizi occupati per brevi periodi, non influiscono sulla determinazione dei salari medi convenzionali.