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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Allegato n. 9

L’anno 2013, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma

tra

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP AGROALIMENTARE, AGRITAL-AGCI

e

FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

 

Premesso che:

  • l’art. 01, c.4. della legge n. 81/2006, al fine di determinare la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, rinvia all’art.1 della legge n. 389/1989 il quale stabilisce che essa “non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi (…) ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”;
  • con messaggio n. 18572 de 13 luglio 2010, l’INPS – a partire dai periodi contributivi relativi al 2006 – ha avviato un’operazione di confronto tra le retribuzioni imponibili denunciate all’Istituto e quelle previste dalla contrattazione collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti;
  • da tali verifiche sono emerse differenze retributive – in molti casi di lievissima entità – derivanti principalmente da autonome interpretazioni da parte dell’INPS del complesso articolato contrattuale nazionale e di secondo livello, ed in particolare delle norme relative all’orario di lavoro ed agli aspetti economici del rapporto;
  • l’operazione ha generato un nutrito contenzioso amministrativo tuttora pendente presso i competenti organi dell’INPS, a seguito dei ricorsi presentati da numerose cooperative interessate;
  • le Parti sociali del settore agricolo, con l’Avviso comune del 24 gennaio 2012, hanno ribadito che, laddove la contestazione tragga origine da un’interpretazione delle disposizioni contrattuali, l’INPS è tenuto ad accertare preventivamente la reale volontà delle parti contrattuali, nel rispetto dei principi generali in materia di autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali e datoriali;
  • con nota n. 29/0003213/L dell’11/06/2012, il Ministero del lavoro, su richiesta dell’Istituto, ha precisato che per stabilire la retribuzione imponibile da assumere a base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali “ciò che occorre interpretare è l’effettiva volontà del contratto collettivo, quando, in particolare, sembrerebbe consentire a talune condizioni la prestazione di attività lavorativa per un ammontare complessivo di ore inferiore a quello previsto dall’articolazione settimanale”;
  • con successiva nota n. 29/0004067/L del 26/07/2012, lo stesso Ministero del lavoro ha affermato che “la soluzione della questione a suo tempo evidenziata dall’INPS passa necessariamente attraverso un nuovo atto di autonomia collettiva con il quale, in sede di interpretazione autentica, venga chiarito il senso delle pertinenti disposizioni contrattuali (ad es. gli articoli n. 30,40 e 45 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, così come riferito dall’INPS)”;
  • l’art. 61 del CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli del 28 giugno 2006 – il cui testo corrisponde integralmente all’art. 59 del vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli del 3 agosto 2010 – stabilisce: per gli operai agricoli, al primo comma, che “L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata” e, al secondo comma, che “Nel caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione”; per gli operai florovivaisti, al primo comma, che “Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno”.

Considerato che è interesse delle Parti in epigrafe che:

  • sia salvaguardata l’autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali e datoriali agricole;
  • siano adottate da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e degli organi di vigilanza in materia di lavoro e previdenza interpretazioni delle norme contrattuali collettive coerenti con la reale volontà delle parti stipulanti, secondo le regole generali in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 del codice civile e seguenti) che impongono di tenere conto non solo del senso letterale delle parole ma anche del comportamento complessivo delle Parti, pur posteriore alla conclusione del contratto;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti forniscono la seguente interpretazione autentica:

  1. La determinazione dell’orario ordinario di lavoro, e dunque della relativa retribuzione, si ricava dal combinato disposto di diverse norme della contrattazione collettiva, a partire dagli articoli 22, 61 e 63 del CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli del 28 giugno 2006 (i cui testi corrispondono integralmente o sostanzialmente agli articoli 22, 61 e 63 del vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli del 3 agosto 2010).
  2. L’art. 61 del CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli del 28 giugno 2006 (il cui testo corrisponde integralmente all’art. 59 del vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli del 3 agosto 2010) deve essere interpretato nel senso che la durata della prestazione lavorativa può anche essere inferiore a quella ordinariamente prevista dall’art. 22 citato qualora intervengano
  • calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni atmosferiche o climatiche avverse (quali, a mero titolo di esempio, pioggia, neve, grandine, venti forti, temperature troppo alte o basse, etc.), anche riferite a eventi comprovati relativi a soci conferenti di prodotti agricoli;
  • altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore (quali, a mero titolo di esempio, fine lavori, impraticabilità del terreno, sopravvenuta indisponibilità o rottura di mezzi meccanici e/o attrezzature, permessi non retribuiti, etc.) che – non consentendo l’esecuzione dei lavori – ritardino l’inizio, ovvero anticipino il termine o comunque interrompano l’orario di lavoro normale.

Le interruzioni devono essere giustificate dalle causali sopra indicate e coerenti in termini di durata; le stesse non possono rappresentare fenomeni generalizzati.

  1. Gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, sulla base delle retribuzioni orarie definite dal contratto nazionale e di secondo livello, salvo che rimangano a disposizione del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo.
  2. Restano salve le disposizioni in materia di orario e retribuzione contenute nei contratti di secondo livello.

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE                                               FLAI CGIL

LEGACOOP AGROALIMENTARE                                             FAI CISL

AGRITAL-AGCI                                                                              UILA UIL

 

Interpretazione autentica convenuta tra le parti il 3 agosto 2016

Il presente accordo si applica anche alle prestazioni ridotte del personale a tempo determinato e non regolamenta il lavoro a tempo parziale di cui all’articolo

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