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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 58

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Operai agricoli

Si considera:

  1. lavoro straordinario, quello definito all’art. 22 comma 2°;
  2. lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all’art. 28;
  3. lavoro notturno, quello eseguito dalle ore ventidue alle sei del mattino successivo;
  4. lavoro supplementare quello svolto oltre l’orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell’orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1° comma dell’art. 22.
  5. lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.

Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

a) lavoro straordinario 25%
b) Lavoro festivo 35%
c) lavoro notturno 50%
d) lavoro straordinario festivo 50%
e) lavoro festivo notturno 65%
f) lavoro supplementare 10%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato).

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti integrativi abbiano stabilito un’adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.

Operai florovivaisti

Si considera:

  1. lavoro straordinario, quello definito all’art. 22, comma 2°;
  2. lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all’art. 28;
  3. lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo;
  4. lavoro supplementare, quello svolto oltre l’orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell’orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1° comma dell’art. 22.
  5. lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.

Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 230 ore.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:

a) lavoro straordinario 25%
b) Lavoro festivo 40%
c) lavoro notturno 50%
d) lavoro straordinario festivo 50%
e) lavoro festivo notturno 65%
f) lavoro supplementare 10%

Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 15%.

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato).

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

 

Impegno a verbale

Le parti si impegnano ad effettuare una ricognizione congiunta al fine di verificare le norme in materia di maggiorazione per lavoro a turni definite nell’ambito della contrattazione di secondo livello, in previsione del prossimo rinnovo del CCNL.

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