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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 46

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

  1. lavoro straordinario, quello definito all’art. 22, comma 2°;
  2. lavoro notturno, quello eseguito dalle 22 alle 6 del mattino successivo;
  3. lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 28;
  4. lavoro supplementare quello svolto oltre l’orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell’orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1° comma dell’art. 22.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali, ai sensi delle leggi vigenti.

Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.

Le percentuali di maggiorazione, da applicare sugli elementi della retribuzione indicati al 1° comma dell’art. 48, sono le seguenti:

a) lavoro straordinario 30%
b) lavoro notturno 50%
c) lavoro festivo 50%
d) lavoro straordinario festivo 60%
e) lavoro festivo notturno 65%
f) lavoro supplementare 10%

Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente l’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 22 del presente contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, da erogare nel mese di aprile o al termine degli anzidetti periodi dell’anno.

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito in 230 ore annue.

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