Articoli CCNL

CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 61

SCATTI DI ANZIANITA’

Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a Euro 8,99 mensili se operai di 7° livello, a Euro 10,33 mensili, se operai di 6° livello, a Euro 11,36 mensili se operai di 4° livello ed a Euro 11,62 mensili se operai  di 3° livello.

Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati al 5° livello in applicazione del presente accordo, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a Euro 10,85.

Con decorrenza dal 1.7.2006 l’importo degli scatti di anzianità sarà quello stabilito nella tabella riportata di seguito, con rivalutazione degli scatti maturati fino al 30.6.2006.

Livello Fino al 30.6.2006 Da 1.7.2006
€ 11,62 € 12,20
€ 11,36 € 11,93
€ 11,39
 €10,33 € 10,85
€ 8,99 € 9,44

Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.

Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.

In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l’importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.

L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.

 

Nota a verbale

Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali realtà è demandato alla contrattazione integrativa il compito di individuare tempi e modalità per la omogeneizzazione dell’istituto alla normativa del CCNL.

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